Vicenda mercato, il comune risponde al nuovo ricorso al TAR presentato dall’Associazione Imprenditori Irpini

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Michael Mambri – Nella giornata di ieri, la Confesercenti – Associazione Imprenditori Irpini ha depositato un altro ricorso al TAR per evidenziare la fase di stallo in cui versa la vicenda mercato da oltre due mesi, e inoltre ha richiesto un ulteriore incontro con il Prefetto di Avellino Paola Spena.

L’amministrazione comunale, rappresentata dall’avvocato Lorenzo Lentini, ha risposto al nuovo ricorso, di seguito la nota inviata dal comune:

” Per il comune di Avellino (P. Iva 00184530640), con sede in Piazza del Popolo 1, in persona del Sindaco p.t., dr. Gianluca FESTA, rappresentato e difeso – come in atti – dall’Avv. Lorenzo LENTINI (C.F. LNT LNZ 57A19 H703F – pec avvocatolorenzolentini@pec.it – fax 089253452) con il quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi n. 103;

per resistere nel ricorso pendente (R.G. n. 102/2020)  e successivi motivi aggiunti dei Sig.ri Maria Pisano ed altri; per l’esecuzione ex art. 59 c.p.a. del decreto cautelare monocratico n. 110/2020

con il quale è stata sospesa, ex art. 56 c.p.a., l’ordinanza sindacale n. 41 dell’8.02.2020, per “la localizzazione del mercato bisettimanale a carattere temporaneo, a partire dall’11/02/2020 e fino al 31/12/2020, presso l’area di Campo Genova (ubicata nelle immediate vicinanze del Piazzale degli Irpini), all’uopo attrezzata, nelle more del trasferimento in una sede alternativa a carattere definitivo da individuare secondo le procedure di cui agli artt. 41 e 43 della L.R. 1/2014”.

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La istanza di esecuzione, in via di urgenza, del decreto presidenziale n. 110/2020, è sicuramente inammissibile sotto plurimi profili.

1 – Il carattere provvisorio del decreto monocratico, prima di tutto, esclude la ammissibilità e procedibilità di istanze dirette alla esecuzione coattiva, addirittura a mezzo nomina di Commissario ad acta.

L’art. 59 c.p.a., infatti, riserva al Tribunale e, dunque, all’organo collegiale l’esercizio dei poteri di ottemperanza sui provvedimenti cautelari escludendo una competenza monocratica.

2 – La procedibilità di una istanza di esecuzione, subito dopo, presuppone un inadempimento (della P.A.) all’ordine cautelare nel termine assegnato.

Il termine di adempimento, all’evidenza, nella specie, non è ancora decorso.

Il Decreto Presidenziale n. 110/2020, infatti, ha assegnato al Comune di Avellino il termine della Camera di Consiglio del 18.03.2020 per la acquisizione dei pareri sanitari e ambientali richiesti sull’area di via Genova ovvero la individuazione di una nuova e diversa area idonea.

Il tenore letterale del decreto, sul punto, è inequivoco.

Si è ordinato, infatti, “al Comune di Avellino, nelle more della trattazione dell’istanza cautelare in sede collegiale e non oltre la data per tale udienza fissata in dispositivo, di attrezzare e mettere a disposizione dei commercianti un’area idonea all’allocazione del mercato bisettimanale, previa acquisizione dei pareri sanitari e ambientali necessari, o, in alternativa, di ripristinare lo status quo ante contemperando le esigenze di tutte le parti coinvolte, anche mediante la non esclusa reviviscenza di pregressi provvedimenti che autorizzavano, temporaneamente, destinazioni “miste” a rotazione”.

La mancata scadenza del termine per adempiere, dunque, non consente di adombrare un inadempimento del Comune di Avellino ed elide, in radice, il presupposto per l’esercizio dei poteri di ottemperanza e di sostituzione commissariale.

3 – Beninteso che va respinta, sul piano sostanziale, ogni suggestiva ricostruzione di una presunta “ribellione” sindacale al Decreto Presidenziale n. 110/2020.

Gli atti che si versano in giudizio, infatti, danno conto che non solo sono in corso i lavori di realizzazione degli stalli per l’intera area di Via Genova, ma che il Comune ha provveduto, a mezzo ordinanza contingibile ed urgente, a disporre la delocalizzazione dell’Isola Ecologica, presso il Piazzale degli Irpini, ordinando ad Irpiniambiente gestore del servizio) di dare esecuzione.

Nel contempo è stata convocata Conferenza di Servizi, per la acquisizione dei prescritti pareri sanitari ed ambientali di ASL ed ARPAC, in Via Genova, dove è in corso la procedura di delocalizzazione della area mercatale.

Su queste premesse, vi è prova di ottemperanza alla misura cautelare urgente (D.P. 110/2020) e di pieno rispetto dei provvedimenti di Codesta Autorità Giudiziaria.

P.Q.M.

Respingersi la istanza ex art. 59 c.p.a. con ogni conseguenza di legge “.

Salerno, 04.03.2020

Avv. Lorenzo LENTINI