AVELLINO- Avete ricevuto una verifica dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 36 ter (si tratta nello specifico dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) senza alcun avviso “bonario”? Allora la cartella è nulla.
Lo ha riconosciuto, accogliendo un’impugnazione di una cartella di pagamento presentata dall’avvocato Mirco Dei Fiori, la Corte di Giustizia Tributaria di Avellino che, chiamata a pronunziarsi sul punto, ha così motivato
“[…] è nulla la cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 che non sia stata preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo formale della dichiarazione (Cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sez. trib., 04/07/2014, n. 15312; Cassazione civile, sez. trib., 11/06/2019, n. 15654), in quanto tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo, in ciò differenziandosi dalla comunicazione della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36-bis dello stesso decreto, che avviene all’esito di un controllo meramente cartolare ed ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l’eventuale omissione non incide sull’esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità.”. La sentenza emessa dalla Prima Sezione il 7 giugno scorso.
Per cui laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri delle divergenze tra quanto dichiarato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e i dati in proprio possesso, prima di procedere all’iscrizione a ruolo delle somme pretese, è tenuta a comunicare al contribuente o al sostituto d’imposta l’esito del controllo formale effettuato al fine di consentirgli la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
L’omessa o irregolare notifica della cennata comunicazione dell’esito del controllo formale determina la nullità della cartella di pagamento notificata successivamente.
Il caso in esame
Nel caso affrontato dalla Corte, l’Ufficio resistente aveva fatto ricorso allo strumento di cui all’art. 36-ter cit., ritenendo “indebita” una detrazione., avendo parte ricorrente riportato nella dichiarazione Modello 730 la detrazione per la figlia al 100%, mentre la stessa nel medesimo anno risultava avere percepito un reddito annuo complessivo superiore ad euro 2.840,51, limite massimo previsto dalla legge per poter essere considerati fiscalmente a carico.
L’Ufficio resistente non ha però provato di avere notificato alla ricorrente l’avviso bonario. Segnatamente, nelle proprie difese l’Agenzia delle Entrate ha dedotto (ma non provato) che l’avviso
bonario sarebbe stato notificato per compiuta giacenza ed ha argomentato nel senso che l’omessa notifica sarebbe comunque “sanata” alla luce del fatto che anche nella cartella erano state previste sanzioni ridotte. Tale prospettazione non è stata però condivisa dalla Corte che, nell’accogliere integralmente le considerazioni di parte ricorrente, rappresentata e difesa dall’avvocato Mirco Dei Fiori, ha annullato la cartella di pagamento impugnata.
Controllo art.36 ter
L’art. 36-ter disciplina invece il controllo formale della dichiarazione dei redditi: con tale forma di controllo l’Agenzia delle Entrate verifica la rispondenza dei dati indicati nella dichiarazione con la documentazione in possesso del contribuente nonché con i dati presenti in Anagrafe Tributaria. La verifica in questione è una delle più stringenti in materia di reddito. Il controllo mira a verificare la spettanza di ritenute, contributi, detrazioni d’imposta oneri deducibili, crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni e per i quali l’Amministrazione finanziaria non abbia dati disponibili. Si tratta di una procedura diversa da quella prevista invece dall’art. 36-bis, che disciplina il controllo automatico della dichiarazione dei redditi: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, verifica la correttezza degli adempimenti legati alla dichiarazione come ad es. la tempestività dei versamenti, l’utilizzo corretto dei crediti di imposta, ecc.