Con sentenza n. 181/19 del Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Iandiorio, la Provincia di Avellino è stata condannata a corrispondere in favore di otto lavoratori del Settore Viabilità, assistiti dall’avv. Marco Tecce, l’indennità di rischio prevista dall’art. 37 delle Code Contrattuali al C.C.N.L. Comparto Enti locali, sospesa dall’Ente a partire dal 2011.
Tale indennità, già introdotta dal DPR 347 del 1983, come emolumento in favore del personale esposto ai rischi della strada, è stata oggetto di riesame da parte del CCNL 14/9/2000 e del CCNL 2002/2005, rimettendo alla contrattazione decentrata integrativa dei singoli enti l’individuazione delle prestazioni lavorative con diretta e continua esposizione ai rischi, in relazione alle effettive condizioni, anche ambientali, ritenute pregiudizievoli per la salute e l’integrità personale dei lavoratori, per il contatto con sostanze nocive, quali catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti.
L’importante sentenza, che fa da apripista a decine di ulteriori ricorsi dei lavoratori del Settore Viabilità, sancisce il fondamentale principio, arbitrariamente disatteso dalla Provincia di Avellino, dell’intangibilità dei diritti dei lavoratori in sede di contrattazione decentrata integrativa, stante il divieto di derogare in peius quanto disposto da una fonte sovraordinata, qual è il CCNL.