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Titoli falsi per un posto da collaboratore scolastico: condannato dalla Corte dei Conti

MANDAMENTO- Un trentaseienne del Mandamento Baianese condannato dalla Corte dei Conti della Toscana al pagamento della somma di € 4.646,35, già comprensiva di rivalutazione monetaria, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a titolo di danno da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati. Per diventare “collaboratore scolastico” aveva infatti dichiarato titoli e servizio in realtà mai ottenuti e sostenuti. Il procedimento davanti ai magistrati contabili trae origine dall’ atto di citazione depositato in data 29 novembre 2023 con cui la Procura regionale conveniva in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il trentaseienne chiedendone la condanna al pagamento a favore del Ministero dell’Istruzione della somma di € 4.878,35 (oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio), a titolo di danno patrimoniale, imputabile a titolo di dolo, di cui € 4.646,35 da indebita percezione di risorse pubbliche sulla base di titoli falsamente dichiarati e € 232,00 quale danno da disservizio arrecato all’Amministrazione. La notitia damni (notizia del danno)  era conseguente alla nota del 15 novembre 2019, con la quale la Guardia di Finanza, Compagnia di Arezzo, informava la Procura regionale delle indagini in corso in materia di false attestazioni presentate da taluni candidati per la partecipazione al bando triennale volto all’ottenimento delle supplenze del personale A.T.A. di III fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici), di cui al D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, tra cui il convenuto.Nel corso dell’istruttoria veniva accertato che il Napolitano presentava la “domanda di inserimento” nelle graduatorie per il triennio scolastico 2014/2017 e nell’ ottobre 2017, la “domanda di conferma/aggiornamento” per il triennio scolastico 2017/2019 presso un istituto di Arezzo, indicando – per quanto qui di rilievo – quale titolo d’accesso per la categoria di “collaboratore scolastico” il diploma di qualifica professionale di “operatore di servizi della ristorazione”, conseguito nell’a.s. 2011/2012 presso un Istituto mandamentale. Inoltre indicava i seguenti titoli di servizio scolastico quale “assistente amministrativo”, utili ai fini del punteggio, tutti svolti presso istituti non statali: a) dal 28 novembre 2008 al 28 giugno 2009 nell’a.s. 2008/2009, per complessivi 8 mesi, presso un istituto Paritario in provincia di Napoli b) dal 2 maggio 2010 al 30 giugno 2010 nell’a.s. 2009/2010, per complessivi 2 mesi, sempre in un istituito in provincia di Napoli; così come presso lo stesso istituto dal 1 settembre 2010 al 30 giugno 2011 nell’a.s. 2010/2011, per complessivi 10 mesi e successivamente dal 1 settembre 2011 al 30 giugno 2012 nell’a.s. 2011/2012, per complessivi 10 mesi.
In ragione dei titoli dichiarati l’odierno convenuto otteneva il punteggio di “15,35” che gli consentiva di collocarsi nella graduatoria al 277° posto per il profilo di collaboratore scolastico (posizionandosi nella graduatoria d’istituto al 33° posto). Per cui veniva assunto in data 26 settembre 2018 come collaboratore scolastico supplente per 36 ore settimanali di servizio fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2019) nell’istituto di Arezzo. Da una prima verifica in merito ai titoli di servizio l’Inps di Arezzo comunicava l’inesistenza dei periodi contributivi dichiarati. Tuttavia, su richiesta del dirigente scolastico l’Istituto in provincia di Napoli trasmetteva la certificazione in cui confermava i tre periodi di servizio indicati dal convenuto nella domanda di aggiornamento. Rilevato presso la banca dati dell’Inps che, invece, l’unico periodo lavorativo presso lo stesso risultava essere dall’11 maggio 2010 al 30 giugno 2010, l’Istituto di Arezzo chiedeva di documentare il relativo rapporto di lavoro, ottenendo una nuova certificazione con l’indicazione del solo periodo di lavoro corrispondente alle risultanze della banca dati dell’Inps. Il dirigente scolastico dall’Istituto , per questo dichiarava la risoluzione del rapporto di lavoro del convenuto, con il riconoscimento del solo trattamento economico ma non giuridico per le prestazioni effettuate, quale conseguenza della rettifica del punteggio in presenza di false dichiarazioni di titoli di servizio, seguito dell’esclusione dalle graduatorie per il profilo, per quanto qui di interesse, di collaboratore scolastico, in quanto dalle informazioni trasmesse dall’USR della Campania emergeva che l’Istituto Professionale presso il quale il convenuto aveva conseguito il diploma di qualifica professionale di “operatore di servizi della ristorazione” con il punteggio di 100/100 – dichiarato quale titolo di accesso alle graduatorie – non aveva, nell’a.s. 2011/2012, il riconoscimento della parità scolastica. Nel maggio 2020 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo formulava la richiesta di rinvio a giudizio, in relazione a due capi d’imputazione:- delitto ex art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico), per aver, al fine di commettere il reato di truffa aggravata, attestato falsamente, al pubblico ufficiale, titoli di servizio non rispondenti al vero;
– delitto ex art. 640 cpv c.p., n. 1 (truffa aggravata a danno dello Stato o di ente pubblico), per aver, con artifizi e raggiri consistiti nella predetta falsa dichiarazione, indotto in errore il dirigente scolastico dall’Istituto di Arezzo, che basandosi su presupposti mendaci, concludeva in data 26 settembre 2018 con il Sig. Napolitano un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in qualità di collaboratore scolastico. Nel 2022 il Tribunale di Arezzo dichiarava il non doversi procedere nei confronti dello stesso per esito positivo della messa alla prova.La difesa del convenuto ha concluso “per il rigetto della domanda della Procura per l’insussistenza del dolo (avendo.. fatto affidamento su attestati rilasciati da terzi) e del danno (trattandosi nel caso di specie di attività molto marginali dal punto di vista della qualificazione professionale); in via subordinata, chiedeva l’esercizio del potere riduttivo all’importo di € 1.000,00, indicato nella comparsa di costituzione”.
I giudici hanno ritenuto che: “nel caso siano presenti tutti gli elementi necessari a configurare una responsabilità amministrativa del… in relazione all’indebita percezione di retribuzioni ed oneri accessori da prestazione di lavoro conseguita per effetto di false dichiarazioni di titoli di studio e di servizio”. Inoltre, per i giudici contabili: “La fattispecie all’esame integra, infatti, gli estremi della responsabilità amministrativa, essendo comprovata la sussistenza di tutti gli elementi tipici della responsabilità erariale segnatamente costituiti da: a) rapporto di servizio fra danneggiante e danneggiato; b) condotta antigiuridica; c) elemento psicologico; d) pregiudizio finanziario pubblico; e) nesso eziologico tra condotta illecita ed evento dannoso.Pacifico risulta, innanzitutto, il rapporto di servizio, quale formale rapporto di impiego che legava l’odierno convenuto, all’epoca dei fatti collaboratore scolastico presso l’Istituto di Arezzo, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il conseguente radicamento della giurisdizione in favore di questa Corte”. E hanno anche aggiunto: “Con riferimento, poi, alla condotta antigiuridica, la stessa è integrata – a prescindere da ogni valutazione dei profili di colpa nell’utilizzo di un titolo di studio rilasciato da un istituto professionale che nell’anno di riferimento non aveva il riconoscimento della parità scolastica per il predetto profilo e dalla circostanza dell’eventuale possesso di un titolo di studio diverso non dichiarato ai fini dell’accesso alla graduatoria per assistente scolastico (presumibilmente in quanto riportante un punteggio finale più basso) – dalle dichiarazioni di titoli di servizio pregressi come collaboratore scolastico”.

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