Tentato omicidio Liotti, i giudici: Volzone sparo’, da rivedere aggravante mafioso e premeditazione

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AVELLINO- Aggravante mafioso e premeditazione, sono questi i motivi per cui lo scorso sette febbraio i giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione hanno annullato con rinvio, accogliendo due dei cinque motivi proposti dalla difesa (i penalisti Gaetano Aufiero e Alfonso Furgiuele) la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la decisione con cui il Tribunale di Avellino aveva riconosciuto Danilo Volzone colpevole del reato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione e dal metodo mafioso, commesso ai danni di Francesco Carlo Liotti, attinto da uno dei colpi di pistola esplosi dal passeggero di un’autovettura che lo aveva incrociato mentre percorreva a piedi Via Visconti nell’agosto 2020.

Volzone era stato riconosciuto colpevole anche dello strumentale reato di detenzione e porto dell’arma usata per commettere l’agguato. Gli elementi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino e dalla Dda di Napoli erano vari. Le telecamere presenti sul luogo dell’agguato, nel riprendere la sparatoria, hanno inquadrato l’uomo con la pistola all’interno dell’autovettura; dalle immagini si evince che il killer indossava un cappellino con un fregio, per tipologia e conformazione, uguale a quello indossato da Volzone in una delle fotografie con la sua effigie presente sulla pagina social, cosi’ come ricostruito dalla Polizia. – Le riprese del sistema cosiddetto “cattura targhe” o SCNTT hanno consentito di individuare con certezza l’autovettura con a bordo lo sparatore; si tratta della Renault Twingo…. in uso a S. F ossia alla persona con cui era entrato telefonicamente in contatto Volzone poco prima dell’agguato, chiedendogli perentoriamente di raggiungerlo.

I tabulati telefonici dell’utenza in uso a Volzone e le celle dalla stessa impegnate attestano che l’imputato, nei momenti precedenti, concomitanti e successivi all’agguato, ha seguito percorsi compatibili. Anche il presunto movente per compiere l’azione omicidiaria, strettamente legato alla fibrillazione dei rapporti tra i clan camorristici Partenio e Genovese, cui lui stesso e la vittima, all’epoca dei fatti, erano vicini per frequentazioni e rapporti familiari.

L’agguato, più precisamente, costituisce l’ultimo anello di una catena di episodi legati a tale conflittualità: la stessa mattina dell’agguato un colpo di pistola aveva raggiunto l’autovettura di uno dei fratelli di Volzone; il giorno successivo, una familiare di Liotti aveva esploso più colpi di arma da fuoco nei pressi del circolo gestito da Volzone e dai suoi familiari.

Per i giudici si tratta di un ” piattaforma indiziaria, già solida aveva trovato ulteriore conferma nel fotogramma con l’immagine dello sparatore che indossa un cappellino, che, secondo quanto riferito dai testimoni di polizia giudiziaria…, presenta un fregio uguale, per caratteristiche e conformazione, a quello presente nel cappellino indossato da Volzone in una fotografia visibile nel suo profilo Facebook”. Ma i magistrati della Cassazione sono andati anche oltre, ritenendo che seppure non fosse convincente l’ipotesi del cappellino: “sufficiente ai fini dell’affermazione della responsabilità la partecipazione di Volzone all’organizzazione dell’agguato attraverso la predisposizione dei mezzi e la sua presenza all’interno della Renault Twingo”.

PREMEDITAZIONE E MAFIOSITA’: TUTTO DA RIFARE
I giudici della I Sezione della Corte di Cassazione hanno ritenuto pero’ fondati i motivi dell’impugnazione della difesa sulla contestata aggravante del metodo mafioso e della premeditazione. A partire dalla prima, per cui rilevano i magistrati: “La sentenza impugnata…… si è limitata a richiamare le caratteristiche dell’azione (plateale, efferata, eseguita, a volto scoperto in pieno giorno, in una via centrale e trafficata), senza approfondire il tema, parimenti rilevante, dell’idoneità di tali peculiari modalità esecutive ad ingenerare un clima di soggezione concretamente sfruttato dagli esecutori per una migliore riuscita del piano omicidiario.

Al riguardo si è fatto riferimento non a specifiche evidenze probatorie relative alla vicenda in esame, ma ad effetti potenzialmente riconducili ad azioni dello stesso tipo”. Per quanto riguarda invece la premeditazione, per il quale secondo i giudici della Cassazione è stato eseguito un percorso motivazionale incompleto. Scrivono i giudici: “odi conflittuali che avevano avuto per protagonisti i familiari di Volzone e Liotti verosimilmente vicini a clan contrapposti, e l’elemento cronologico dalla preventiva organizzazione dell’agguato con la predisposizione di uomini, mezzi ed armi nonché dalla dinamica della sparatoria. Tuttavia, ha cronologicamente collocato il primo atto esecutivo del piano ordito da Volzone, la telefonata a S per procurarsi l’autovettura, un’ora prima del delitto, sicché rimane, non sciolto, con idonea motivazione, il ragionevole dubbio, sollevato dalla difesa coi motivi di appello, che la deliberazione omicidiaria, anziché essere il frutto di una riflessione meditata per un tempo significativo, sia stata scatenata da un evento sopravvenuto poco prima dell’organizzazione dell’agguato e si sia, quindi protratta fino all’esecuzione, per un arco temporale assai contenuto”.

Per il momento, stando ancora in piedi l’aggravante del metodo mafioso, è stata ritenuto infondato anche uno dei motivi sostenuti nel ricorso delle difese e relativo all’inutilizzabilità delle intercettazioni. Anche in questo caso la valutazione dei giudici si discosta dai rilievi della difesa: “e esaminato con riferimento alle imputazioni di tentato omicidio pluriaggravato ai sensi degli artt. 416-bis.1 e 577, comma 1, n. 3 cod. pen. e di porto e detenzione della pistola aggravato dal metodo mafioso. La stessa difesa ricorrente riconosce che la dedotta violazione dell’art. 270 cod. proc. pen., cui conseguirebbe l’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in un diverso e separato procedimento penale, non è nemmeno astrattamente configurabile qualora l’accertamento di responsabilità, così come contestato, continui ad avere ad oggetto tali delitti per i quali è pacificamente previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”.

C’e’ pero’ un passaggio della sentenza che nel caso dovessero venire meno le aggravanti, apre anche di nuovo il discorso sull’utilizzabilità delle intercettazioni: . Il giudice del rinvio dovrà, invece, riesaminare tale eccezione di inutilizzabilità qualora, nell’adempimento del mandato conferitogli in questa sede, pervenga ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo una o entrambe le aggravanti. Nell’ipotesi di accoglimento dell’eccezione difensiva, dovrà necessariamente verificare la resistenza del compendio probatorio residuo a sostenere autonomamente il giudizio”. Ora bisognerà attendere il nuovo processo di Appello.