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Il Tar di Salerno ha reintegrato il consigliere comunale di Vallata Luigi Zamarra.

Il Tar di Salerno ha reintegrato il consigliere comunale di Vallata Luigi Zamarra.

La vicenda fa riferimento alla sentenza del Tar Campania, sezione di Salerno, depositata oggi, con cui il Tribunale di pronuncia circa la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27 maggio scorso con cui l’assise civica aveva deliberato la decadenza da Consigliere Zamarra, sulla base del presupposto della sua assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio.

Il Tar ha ritenuto “… quindi, quanto meno rispetto all’assenza del ricorrente alla seduta del 30.12.2015, la motivazione, espressa a fondamento della disposta decadenza dalla carica, si presenta contraddittoria e illogica, e pertanto – venendo meno l’inescusabilità di una delle tre assenze consecutive – viene meno anche il presupposto fattuale, cui ancorare il provvedimento adottato dal Consiglio”.

In altre parole, almeno una delle tre assenze consecutive del Consigliere Zamarra era giustificata e idoneamente documentata e il Consiglio Comunale su tale “giustifica” nulla aveva eccepito e/o motivato.

Il Tar ha accolto il ricorso e ha annullato la deliberazione Consiliare impugnata, ha condannato il Comune di Vallata al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite.

L’avvocato Vito Nicola Cicchetti, difensore del Dott. Luigi Zamarra, preso atto dell’accoglimento del ricorso ha così commentato: “Il consigliere Luigi Zamarra, è stato democraticamente eletto dai cittadini Vallatesi, nel rispetto di tale mandato popolare ha svolto il suo ruolo di consigliere di minoranza, il TAR ha ritenuto valida almeno una delle giustifiche alle tre assenze dalle sedute di Consiglio contestate reintegrando il Consigliere Zamarra nelle sue funzioni.
Purtroppo i costi conseguenti le erronee scelte dell’Ente, rimborso del contributo unificato e onorari del difensore del Dott. Zamarra e del difensore del Comune, ricadranno sui cittadini Vallatesi. Il Comune di Vallata, in altri Giudizi, ha ritenuto di non costituirsi a sostegno degli atti da esso emanati, in questo caso ha optato per la costituzione in giudizio, chissà perché!”.

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