di Claudio De Vito – Dopo l’ennesima bocciatura targata Consiglio di Stato nella giornata di venerdì, in giornata si è tenuta l’udienza al Collegio di Garanzia del Coni sulla famosa disparità di trattamento lamentata da Walter Taccone per il suo Avellino escluso dalla Serie B il 7 agosto.
Nulla di fatto al Foro Italico con la Prima Sezione del Collegio che ha rinviato il giudizio su richiesta dalla difesa guidata dall’avvocato Eduardo Chiacchio “in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l’opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018”.
Se ne riparlerà dunque con ogni probabilità davanti al tribunale amministrativo romano secondo il dettato del decreto legge che gli ha conferito pieni poteri sul format della Serie B e le relative controversie. Walter Taccone non si ferma e si prepara a imboccare nuovamente il binario della giustizia amministrativa. Una querelle infinita pronta ad aggiornarsi con una nuova puntata nelle prossime settimane.
Il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni:
“Nel ricorso, presentato, in data 19 settembre 2018, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro le società U.S. Città di Palermo S.p.A. e Arzachena Costa Smeralda SRL, avente ad oggetto l’impugnativa della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018, con la quale: a) veniva concesso, a due società di Serie B e dieci di Serie C, termine fino al 28 settembre 2018 per la sostituzione delle garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A., sul presupposto che, per effetto dell’ordinanza “n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio)”, ha revocato, in accoglimento dell’istanza avanzata in tal senso dalla Banca d’Italia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa l’esecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dall’elenco, ex art. 107 T.U.B., ed in considerazione del fatto che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dell’efficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta l’iscrizione all’apposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; b) veniva disposto che l’inosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con l’ammenda di € 800.000,00 per le società di Serie B e di € 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019; nella parte in cui omette di concedere lo stesso termine e il medesimo regime sanzionatorio all’U.S. Avellino 1912 s.r.l., considerato che la difesa della ricorrente ha formulato al Collegio istanza di rinvio, in attesa della conversione del D.L. 115/2018 del 5 ottobre 2018, anche al fine di valutare l’opportunità di proporre ricorso al TAR nei termini di cui al D.L. 115/2018; preso atto che la difesa della FIGC non si è opposta; preso atto che la difesa della LNPB, non si è opposta, ha rinviato il giudizio a nuovo ruolo”.