Summer Festival, la Cassazione accoglie il ricorso della Procura: attestazione implicita dei requisiti

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AVELLINO- Depositate le motivazioni per cui i giudici della V Sezione della Corte di Cassazione, presidente Alfredo Guardiano, hanno accolto il ricorso della Procura di Avellino, firmato dal Procuratore Domenico Airoma e dal pm Paola Galdo, contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame che il 10 settembre scorso aveva annullato il sequestro del telefonino del dirigente comunale di Avellino Gianluigi Marotta nell’ambito dell’inchiesta condotta dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino relativa al Summer Festival. Come e’ noto il Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D’Aquino, aveva concluso per l’inammissibilità del ricorso. Ma la decisione è stata quella di accogliere il ricorso dei magistrati avellinesi.
IL FATTO
Il Tribunale del Riesame di Avellino,
accogliendo la richiesta di riesame di Gianluigi Marotta, difeso dal penalista Giuseppe Saccone, sottoposto ad indagini
per il reato di falso in atto pubblico, aveva annullato il decreto di sequestro
probatorio di un telefono cellulare e della relativa sim emesso il 2 settembre 2024 dalla Procura di Avellino. A Gianluigi Marotta si contesta di avere, in concorso con altre persone, in qualità di dirigente del Settore finanze e e del Settore cultura e turismo del Comune di Avellino, attestato falsamente nella determina n. 2528/23 la
sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 50 e 76 d.lgs. 36/23, in quanto non sarebbero state sussistenti le condizioni per l’affidamento diretto ex art. 76,
comma 2, lett. b), d.lgs. cit. alla East Side s.r.l.s. Il Tribunale aveva annullato il decreto di sequestro probatorio affermando che nella determina sopra indicata il Marotta non aveva attestato la sussistenza delle condizioni necessarie per l’affidamento alla East Side s.r.l.s. delle ulteriori attività necessarie per la gestione dell’evento, quali servizi di security, ospitalità, luci e video ed in particolare che egli non aveva documentato la pregressa esperienza relativamente alle attività in tali settori, essendosi il Marotta limitato ad
affermare di avere effettuato le verifiche di cui agli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/23,
cosicché non era astrattamente configurabile l’ipotizzato delitto di falsità in atto pubblico, potendo semmai sussistere il reato di abuso di cui all’art. 323 cod. pen.
ormai depenalizzato. Secondo la Procura il Tribunale del riesame aveva fatto
riferimento all’art. 50, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/23, mentre la norma
violata dalla determina per i magistrati era quella del comma 1, lett. b), della disposizione. Inoltre per i magistrati di Piazza D’Armi: ” la determina, nella parte in cui dà atto di procedere all’affidamento delle ulteriori attività necessarie a consentire l’espletamento della prestazione principale ai sensi del citato art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. cit.,
ossia i servizi di security, ospitalità, luci e video, ha falsamente ritenuto la
sussistenza del requisito previsto dalla disposizione appena citata, ovvero il
possesso di documentate esperienze pregresse, mentre si tratterebbe di
circostanza falsa, atteso che la East Side s.r.l.s. aveva cambiato il codice ATECO
solo in data 31 luglio 2023 inserendo tra le attività ricomprese nell’oggetto
sociale anche le attività di supporto all’organizzazione di spettacoli musicali, né aveva svolto successivamente a questa data e sino al 16 agosto 2023, data
dell’evento musicale, simili attività”.
LA DECISIONE
Per i giudici della Cassazione : “diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il delitto ipotizzato dal Pubblico ministero ricorrente è astrattamente configurabile”. Per i magistrati infatti: “In tema di falsità ideologica, l’ambito attestativo di un atto pubblico non è circoscritto alla sua formulazione espressa, ma si estende anche alle attestazioni implicite, tutte le volte in cui una determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce indefettibile presupposto di fatto o condizione
normativa della attestazione espressa”. E hanno anche ulteriormente aggiunto: “Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36 del 2023, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche
senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti
soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Poiché per la emanazione della determina era necessaria la previa verifica del possesso dei requisiti, tra i quali la pregressa esperienza nelle attività di supporto alla prestazione principale, la determina emessa vale implicitamente ad
attestare il possesso dei requisiti”. Per questo motivo gli atti tornano al Riesame di Avellino.