Renato Spiniello – “L’omessa riqualificazione delle barriere presenti sul viadotto Acqualonga non ha costituito una condotta colposa in assenza di una norma scritta violata, né una colpa generica non essendo state violate regola precauzionali di diligenza, prudenza o perizia”.
Ecco perché il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Luigi Buono, lo scorso 11 gennaio, ha assolto dai reati loro ascritti l’Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci, l’ex Direttore Generale Riccardo Mollo e i dirigenti Massimo Giulio Fornaci e Marco Perna.
La strage di Acqualonga, insomma, che il 28 luglio del 2013 causò la morte di quaranta pellegrini di ritorno da una gita religiosa, non è imputabile alla condizione delle barriere in assoluto, perché la responsabilità non è da addebitare ai livelli più elevati della società che ha la concessione su quella tratta.
Le motivazioni della sentenza sono state depositate nella giornata di oggi: quasi quattrocento pagine per spiegare condanne e assoluzioni del processo di primo grado insediatosi a seguito di una delle più gravi stragi automobilistiche d’Europa.
Otto le condanne di primo grado, a fronte delle sette assoluzioni. 12 anni per Gennaro Lametta, titolare dell’agenzia viaggi e fratello dell’autista del pullman rimasto ucciso nello schianto, 8 anni ad Antonietta Ceriola, funzionaria della Motorizzazione civile di Napoli, e poi le condanne tra i 6 e i 5 anni per i dirigenti di Autostrade Paolo Berti, Michele Renzi, Nicola Spadavecchia, Bruno Gerardi, Gianluca De Franceschi e Gianni Marrone.
“In considerazione del ruolo ricoperto da ciascuno – scrive il giudice riferendosi a Giovanni Castellucci, Giulio Massimo Fornaci, Riccardo Mollo e Marco Perna – l’evento verificatosi non è riconducibile alla loro condotta omissiva colposa”.
Per arrivare a tali conclusioni il giudice, in più di due anni di processo, ha dovuto acquisire quattro perizie, ma a sostegno delle motivazioni, c’è anche una corposa documentazione che riguarda l’assetto societario di Aspi e lo schema di convenzione tra Autostrade e Anas per l’affidamento anche della progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza.
Il giudice ha anche chiarito, in merito alla posizione dell’ex Ad Giovanni Castellucci che, pur avendo un potere di controllo, in società di grandi dimensioni non è possibile lasciare a un unico soggetto un potere così esteso. Sull’idoneità delle barriere, invece, il magistrato scrive “nessuna norma imponeva la sostituzione delle barriere esistenti sul viadotto Acqualonga”. E Buono boccia anche la tesi sostenuta da Anac sulla necessità di estendere l’intervento di riqualifica delle barriere sull’intero tratto dell’A/16, dal chilometro 25 al chilometro 50: “La violazione di una regola cautelare non è ravvisabile”.
Per concludere, la mancata tenuta delle barriere “va ricercata nell’omissione della manutenzione dei tirafondi” che non è addebitabile a Castellucci, Mollo, Fornaci o Perna.