Rifiuti, tutto da rifare per il parere della Corte dei Conti sulla nuova Srl di Avellino

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La costituenda società dei rifiuti del Comune di Avellino non parte certo sotto i migliori auspici. Almeno dal punto di vista dei controlli preliminari che sono disposti dal Testo Unico sulle società pubbliche. Infatti la Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Campania ha dichiarato inammissibile il parere richiesto dal Comune, sottolineando nella motivazione del provvedimento datato 16 febbraio che “alla luce delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che la richiesta avanzata dal Comune di Avellino sia inammissibile, in quanto l’atto trasmesso ai fini del controllo ex art. 5, comma 3, TUSP consiste in una mera proposta di deliberazione consiliare”.

Come è noto il ruolo della Corte dei Conti in materie di società pubbliche si è notevolmente rafforzato negli ultimi anni. Come si legge nella stessa delibera infatti: “La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell’Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò “in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l’intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili” (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).La funzione attribuita alla Corte dei conti nella materia de qua trova collocazione, dunque, nel momento di passaggio tra le due fasi (pubblicistica e privatistica) che scandiscono, in chiave diacronica, il percorso di costituzione di una nuova società o dell’acquisizione di partecipazioni in realtà societarie esistenti da parte della pubblica amministrazione”. La decisione di rispedire gli atti al Comune di Avellino e’ legata proprio alla circostanza che sono stati trasmessi atti non funzionali al parere: “, l’Amministrazione comunale ha trasmesso una mera proposta di deliberazione (proveniente dal Segretario generale, dal dirigente del Patrimonio e dal Dirigente del Settore Finanze, anche se priva di sottoscrizione) e non un atto deliberativo del Consiglio comunale.

In ragione di ciò, il controllo di questa Sezione non riguarderebbe un atto deliberativo che si è perfezionato ma sarebbe preventivo rispetto alla manifestazione della volontà di costituire la società, mentre il legislatore ha configurato tale controllo come vertente su una volontà già manifestata in via amministrativa ma non ancora attuata mediante la stipulazione degli atti negoziali a valle. Per tali ragioni, il Collegio ritiene che, allo stato, non sussistano i presupposti per pronunciarsi ex art. 5, comma 3, TUSP. Pertanto, la richiesta del Comune di Avellino si palesa come inammissibile. Resta fermo che qualora il Consiglio comunale dell’Ente ritenesse di accogliere e approvare la suddetta proposta di deliberazione, tale atto deliberativo, una volta adottato dall’Organo consiliare, dovrebbe essere sottoposto al vaglio della magistratura contabile ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP”.

Tutto da rifare dunque per un parere importante alla nascita della nuova Srl dei rifiuti nella città capoluogo. Verosimilmente da Palazzo di Città saranno già partiti i nuovi documenti dopo la scivolata sulla classica “buccia di banana”.