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Rifiuti, l’Ato trasmette relazione e scelta di IrpiniAmbiente al Garante della Concorrenza

IrpiniAmbiente

AVELLINO – L’Ato di Avellino ha deliberato l’invio delle relazioni necessarie per definire la modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che passerà per l’affidamento a società in house attraverso il subentro dei Comuni dell’ATO Avellino, a eccezione del Comune Capoluogo costituito in SAD, nella titolarità delle quote di partecipazione al capitale sociale della società provinciale Irpiniambiente s.p.a. così come previsto dall’art. 26 bis comma 8 della L.R. n. 14/2016.

Questo è quanto si legge nella delibera che ha come oggetto: “Art. 26 bis della Legge Regione Campania n.14 del 26.05.2016: scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Relazione ex. art. 14 comma 3 d.lgs. 201/2022: Provvedimenti aggiuntivi”. In buona sostanza, si tratta della relazione e di una serie di atti inviati a seguito di note e chiarimenti, dopo la Relazione illustrativa, redatta dal Direttore Generale secondo lo Schema Tipo predisposto dall’ANAC, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Sempre nella delibera, si fa riferimento al parere del Garante per la concorrenza: “in data 27 gennaio 2025 è pervenuto un ulteriore Parere dell’Autorità ai sensi dell’art. 21 bis della L. 287/90 sull’ultima delibera citata; detto parere riteneva “che le ulteriori determinazioni contenute nella deliberazione n. 25/2024 e nell’allegata documentazione, relative alla scelta della modalità di affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, siano ancora carenti sotto il profilo istruttorio e prive di una esaustiva e adeguata motivazione, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. n. 201/2022” e che “Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/1990, l’Ente d’Ambito Avellino dovrà comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le iniziative adottate per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Laddove entro il suddetto termine tali iniziative non dovessero risultare conformi ai principi concorrenziali che sottendono alle normative violate, l’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni”.
Con la delibera approvata dall’Ato si è deciso di trasmettere l’Integrazione alla Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2) approvata con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 25 del 30 dicembre 2024 redatta dal Direttore Generale e comprensiva della documentazione trasmessa da Irpiniambiente s.p.a. e dalla relazione elaborata dal Consulente incaricato, per riscontrare quanto esposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio Parere, ai sensi dell’art. 21-bis della legge 10.10.1990 n. 287, prot. 5520 del 27.1.2025, relativo alla deliberazione del Consiglio dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Avellino n. 25 del 30 dicembre 2024, recante “Art. 26 bis della Legge Regione Campania n.14 del 26.05.2016: scelta della modalità di gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Relazione ex. Art. 14 comma 3 d.lgs. 201/2022: ulteriori determinazioni”.

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