Napoli – L’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive, Andrea Cozzolino, ha firmato ieri una circolare in materia di vendite promozionali indirizzata a tutti i Sindaci della Campania relativo alle indicazioni applicative in materia di vendite promozionali. Questa la nota: “Con riferimento alle numerose richieste di intervento pervenute allo Scrivente in materia di vendite promozionali, al fine di consentire una efficace ed omogenea applicazione della norma sul territorio regionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni applicative. Va innanzi tutto premesso che le disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi intendono garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e di corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale. In tal senso è intervenuto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, in particolare si richiama l’attenzione sull’articolo 3 della legge che, al fine di assicurare ai consumatori la possibilità di accedere a prezzi vantaggiosi ed alle imprese di operare con la massima libertà di iniziativa, dispone l’eliminazione di alcune prescrizioni e limitazioni alla distribuzione commerciale. A tal proposito occorre considerare la segnalazione (Rif. S893, Prot. 49721, del 20 ottobre 2008) dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella quale sono formulate alcune osservazioni in merito alle limitazioni alla concorrenza. In particolare l’Autorità osserva che ogni disposizione che promuove o tutela la concorrenza prevale su disposizioni adottate dagli enti territoriali che, al contrario, impediscono o non favoriscono l’attuazione dei principi concorrenziali contenuti nel Trattato CE e richiamati nella legge 287/90, anche ove tali disposizioni riguardano la materia del commercio. Considerata, altresì, la complessa situazione economica e la relativa stagnazione dei consumi, si ritiene opportuno disporre che, nell’ambito regionale, gli esercizi commerciali di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 114/98 possono procedere all’effettuazione delle vendite promozionali anche nel periodo immediatamente precedente le vendite di fine stagione (saldi). Si fa presente, infine, che sono fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità dei prezzi e sanzioni di cui agli articoli 14, 15 e 22 del citato decreto legislativo”.