Le associazioni irpine, A.N.P.A.N.A. – sezione di Avellino ed A.P.S. SOS Natura – rappresentate rispettivamente da Anna Vitale ed Eduardo Quarta – hanno avuto notizia che è giunta a conclusione l’ultima gara d’appalto per il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e vaganti del Comune di Avellino e quindi i cani del capoluogo verranno nuovamente inviati al canile di Brusciano, in provincia di Napoli.
Pertanto, raccogliendo le stesse preoccupazioni della cittadinanza, le associazioni protezioniste chiedono alle autorità comunali competenti di prevedere nell’immediato ed in tempi brevissimi, una sospensiva dell’affidamento, ricorrendo al principio di autotutela per verificare attentamente l’opportunità di procedere a beneficio di una ditta che nel passato non si è distinta per particolare efficienza tecnica.
A tal proposito, il Presidente di Sos Natura ricorda che la normativa vigente (art. 2 legge 281 del 1991 e circolare n. 4 del 14 maggio 2001) chiarisce come la finalità della gara d’appalto per il ricovero dei cani randagi o per la gestione dei canili sanitari, non debba essere rivolta al solo mantenimento in vita degli animali, ma debba prevedere come obiettivo indispensabile per il benessere degli stessi, anche la qualità del servizio offerto e tutte le attività dirette all’affidamento ed al controllo degli animali.
Inoltre la circolare ministeriale del 14 maggio 2001 n. 5, delegittima di fatto tutte quelle gare d’appalto basate esclusivamente sul ribasso d’asta, o con caratteristiche ostative per la concreta applicazione degli strumenti preposti al contenimento del randagismo.
Le convenzioni per il ricovero di cani o gatti presso strutture private, debbono quindi prevedere anche la vicinanza territoriale del canile o gattile, al comune appaltante, proprio per favorire i controlli, le adozioni e l’assistenza veterinaria del proprio distretto sanitario.
Va inoltre chiarito che con il comma 371 dell’art. 2, la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è andata a modificare l’art. 3 della legge quadro 281 del 1991, di cui ora è parte integrante, introducendo il principio della garanzia dell’ingresso in un canile da parte delle associazioni animaliste, quale requisito indispensabile per un canile che intenda convenzionarsi con qualsiasi pubblica amministrazione.
Un requisito gestionale quindi al pari di tutti gli altri requisiti tecnico-strumentali, propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di canile.