Procura Avellino, rigettato il ricorso contro la nomina al Csm dell’Aggiunto Raffaele

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ROMA- I magistrati della Prima Sezione del Tar Lazio hanno rigettato il ricorso presentato da uno dei magistrati in corsa per l’incarico di Procuratore Aggiunto di Avellino del dottore Francesco Raffaele, all’epoca sostituto procuratore della Dda di Napoli. Il magistrato ricorrente aveva impegnato la Delibera del Plenum del CSM del 12/07/2023 di nomina del dott. Francesco Raffaele a Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Avellino previo conferimento delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado e tutti gli atti consequenziali approvati, oltre anche all’indicazione preliminare della V Commissione che aveva nominato all’unanimità Raffaele quale Procuratore Aggiunto di Avellino. Nella sentenza, scrivono i magistrati del Tar del Lazio che: “Il CSM ha, poi, svolto il giudizio comparativo tra i profili dei candidati, concludendo che il brillante percorso professionale maturato dal controinteressato, dott. Raffaele, evidenziasse un livello di merito e di preparazione tecnico-giuridica di assoluto spessore, nonché spiccate e comprovate attitudini organizzative e direttive, che lo rendono il candidato più idoneo, nel confronto con gli altri aspiranti, a ricoprire lo specifico posto a concorso”. Il ricorso non e’ stato ritenuto fondato. In particolare su alcuni profili e censure, a partire dalla circostanza che nella decisione il Csm abbia tenuto in considerazione come elemento pregnante il fatto che Raffaele potesse vantare una maggiore permanenza nella Dda. Rilievo che non è stato condiviso dai giudici amministrativi. Infatti si legge: “Il CSM ha, invero, preso in esame la complessiva attività svolta dal controinteressato nel corso dell’intera carriera, attribuendo precipuo rilievo:i) alle trasversali competenze maturate in tre diversi Uffici giudiziari di primo grado (situati in contesti territoriali particolarmente complessi, quali Catanzaro, Nola e Napoli), nonché in applicazione alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli; ii) alla pluralità di materie che il controinteressato ha trattato nel corso degli anni oltre a quelle di competenza della DDA: presso la Procura di Catanzaro ha trattato numerose indagini in ordine a reati urbanistici, ambientali e commessi da pubblici amministratori, truffe a danno della Regione Calabria e della Unione Europe, nonché procedimenti nei confronti di magistrati ai sensi dell’art. 11 c.p.p.; presso la Procura di Nola si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, urbanistici e ambientali, conducendo indagini sul traffico dei rifiuti e fenomeni di illecita gestione di discariche abusive ed è stato successivamente assegnato alla sezione relativa alla criminalità economica; infine, presso la Procura di Napoli, ha continuato ad occuparsi di criminalità economica e poi è stato assegnato alla sezione competente per i reati contro la pubblica amministrazione”. Rilievo anche alla censura relativa alla maggiore anzianità del ricorrente, anche in questo caso i giudici hanno evidenziato come: “Osserva, infine, il Collegio come non sia condivisibile l’ultima censura dedotta in ricorso, secondo cui il CSM avrebbe dovuto valorizzare il fatto che il ricorrente ha una valutazione di professionalità (VII) in più rispetto a quella conseguita dal controinteressato (VI).A ben vedere, se fosse stata considerata a favore del ricorrente tale circostanza, sarebbe stato reintrodotto – surrettiziamente – il requisito dell’anzianità di servizio quale autonomo parametro di valutazione, in violazione del disposto dell’art. 24 del Testo Unico”.

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