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Pratola Serra, incandidabilità degli Aufiero: arriva la decisione della Cassazione

PRATOLA SERRA- La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dagli ex sindaci di Pratola Serra, Antonio Aufiero, attualmente capogruppo di minoranza e suo fratello Emanuele, ex primo cittadino, assistiti dall’avvocato Marcello Feola, contro il verdetto di incandidabilita’ emesso dal Tribunale di Avellino e dalla Corte di Appello di Napoli dopo il procedimento attivato dal Ministero a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso. I magistrati hanno riunito due distinti procedimenti. Il primo nato proprio per l’impugnazione proposta dall’Avvocatura dello Stato e dalla Prefettura di Avellino nei confronti di tre consiglieri comunali (che avevano avuto anche un ruolo in giunta) per cui era stata rivista la condizione di incandidabilita’ da parte della Corte di Appello di Napoli. Per loro si dovrà tornare in secondo grado, visto che come hanno ribadito i magistrati: “la dichiarazione di incandidabilità degliamministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consigliocomunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista
dall’art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, è misura nonsanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo (Cass. 27
luglio 2022, n. 23445), sicché incorre nella sanzione diincandidabilità li singolo amministratore che, pur non essendo
direttamente responsabile delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dell’ente, indipendentemente dalle attribuzioni dell’organo di cui faceva parte, abbia comunque concorso a determinare quell’effetto, fornendo un contributo alla condotta, commissiva od omissiva, degli altri amministratori cui competeva rispettivamente di assumere o non assumere determinazioni rilevanti a tal fine (Cass. 9 agosto 2022, n. 24566). La condotta rilevante per i fini della dichiarazione di incandidabilità, oltre a nonrichiedere condotte commissive, essendo integrata anche da condotte meramente omissive, neppure richiede trattarsi dicondotte connotate da dolo, e tanto meno che tali condotte consentano di configurare un delitto di partecipazione adassociazione mafiosa o di concorso esterno alla stessa, essendo per contro sufficiente che il destinatario della pronuncia diincandidabilità, da un punto di vista soggettivo, non sia riuscito a contrastare efficacemente ingerenze e pressioni delle organizzazioni criminali operanti nel territorio e, da un punto di vista oggettivo, abbia tenuto una condotta inefficiente, disattenta ed opaca che si sia riflessa sulla cattiva gestione della cosa pubblica (Cass. 11 marzo 2022, n. 8056). E in definitiva sufficiente alla pronuncia di incandidabilità una situazione di cattiva gestione della cosa pubblica ascrivibile ad una condotta anche soltanto omissiva, ove quest’ultima abbia costituito la causa o la concausa”. Per questo è stato rinviato in Appello ad un collegio in diversa composizione. Per quanto riguarda invece la posizione degli Aufiero, in un passaggio i giudici hanno così rappresentato le ragioni a fondamento della incandidabilita’:
Nel caso di specie, li decreto della Corte d’appello, dopo aver dato conto del contenuto della relazione ministeriale nella parte riferita ai ricorrenti successivi, ed aver dato dettagliatamente conto delle
censure spiegate dall’AA alle pagine 17-18, alle quali e r a n o sostanzialmente sovrapponibili a quelle dell’AE, richiamate a pagina 36 del decreto, ha specificamente sottolineato: riguardo all’uno le singole circostanze, desunte dalla relazione, tali da condurre a ritenere «una sostanziale infiltrazione che hadeterminato lo scioglimento dell’ente», infiltrazione da imputarsi «innanzi tutto ad AA sindaco per dieci anni e presidente del consiglio comunale al momento del suo
scioglimento, tenuto conto del fatto che molte delle situazioni indicate sono sorte (o non sono state rimosse) durante il suo mandato e che è proprio il soggetto che intrattiene i più stretti rapporti con …”. Si attende ora quali saranno le iniziative da parte della Prefettura di Avellino e del Comune di Pratola Serra, per Antonio Aufiero potrebbe arrivare a stretto giro anche la proposta di decadenza dal ruolo di consigliere comunale, che dovra’ essere votata in aula. Sulla vicenda Aufiero sarebbe già pronto a portare una sentenza del Tribunale Civile di Locri sul diritto all’elettorato passivo per un sindaco nella sua stessa condizione.

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