Pratola Serra, il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento per condizionamento mafioso

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Scioglimento per condizionamento mafioso del Consiglio Comunale di Pratola Serra, anche il Consiglio di Stato conferma il verdetto del Tar di Roma e la validità dei rilievi che la Commissione di Accesso prima e il prefetto di Avellino e il Viminale poi avevano contestato agli ex amministratori del comune irpino, giungendo allo scioglimento deciso dal Consiglio dei Ministri nell’ottobre del 2020.

Una decisione, quella dei giudici della Terza Sezione di Palazzo Spada, che arriva a pochi giorni dalla presentazione delle liste alle amministrative del 27 novembre (il turno dedicato proprio ai municipi sciolti per mafia) e che potrebbe anche determinare colpi di scena in questa chiave.

Nel provvedimento di nove pagine dei magistrati si legge: “In estrema sintesi, anche a voler prescindere dalle suindicate decisioni del giudice penale, le altre vicende, considerate nel loro insieme, costituiscono senz’altro un idoneo presupposto del provvedimento di scioglimento di un consiglio comunale, in quanto risultano idonee a delineare, con una ragionevole ricostruzione, il quadro complessivo del condizionamento”.

Questo anche in riferimento ad uno dei nuovi motivi aggiunti all’impugnazione in secondo grado della sentenza, quello relativo, verosimilmente (anche perché i soggetti sono omissati), al verdetto del Tribunale di Avellino sui pacchi alimentari, con l’assoluzione dell’ex sindaco Aufiero.

Proprio in riferimento al ruolo dei consiglieri comunali: “Con riferimento agli amministratori comunali, il Prefetto ha delineato il ruolo svolto dal signor -OMISSIS-, già sindaco del comune di -OMISSIS-, e poi presidente del consiglio comunale, che di fatto è rimasto al vertice dell’ente anche quando è stato eletto sindaco -OMISSIS- nella tornata elettorale -OMISSIS-, con la medesima lista -OMISSIS-; spesso anche negli eventi istituzionali il signor -OMISSIS- risultava presenziare al posto del – OMISSIS-, quale presidente del consiglio comunale. Risulta anche essere stato presente, in luogo del -OMISSIS-, in occasione di una riunione convocata in Prefettura, senza esibire in quel momento alcuna delega”.