Il ricorso elettorale presentato dagli esponenti della compagine di Terra Nuova per annullare le elezioni dello scorso novembre a Pratola Serra dovra’ essere discusso davanti al Tribunale ordinario. Accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Comune. Non sara’ dunque il Tar di Salerno a dover decidere sul ricorso proposto da Antonio Aufiero, Angelo Capone, Armando Galdo, Graziano Fabrizio, rappresentati e difesi dall’avvocato Angelina Scala per l’annullamento, con conseguente rinnovazione delle operazioni elettorali del 28 novembre 2022 relativo all’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra svoltasi il 27 novembre 2022, con il quale sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco di Pratola Serra Galdo Gerardo ed alla carica di Consiglieri Comunali di Pratola Serra Silano Nicola, Favorito Rossella, Vacchio Carmine, Sellitto Rocco Raniero, Perri Salvatore, Musto Francesco, Cafasso Luca e Sarro Stefania (candidati alla carica di Consigliere comunale nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra”). In particolare la parte del “Verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni” del 28 novembre 2022 relativo a Nicola Silano, candidato nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra” (candidato a Sindaco sig. Galdo Gerardo) per l’attribuzione di 201 (duecentouno) voti di preferenza. Infine per il verbale della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Avellino 1 del 29 ottobre 2022, nella parte in cui secondo il ricorso ” è stata illegittimamente ammessa la candidatura del sig. Silano Nicola detto Nico, candidato quale Consigliere comunale nella lista n. 2 “Uniti per Pratola Serra” (candidato a Sindaco sig. Galdo Gerardo), alla competizione elettorale del 27/11/2022 per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra” e di tutti gli atti conseguenti. In particolare il ricorso era finalizzato ” in via principale, per l’ accertamento della nullità delle operazioni e dei risultati delle consultazioni elettorali tenutesi il 27 novembre 2022 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Pratola Serra ovvero, in via subordinata, della nullità dell’elezione alla carica di Consigliere comunale di Pratola Serra del sig. Silano Nicola detto Nico”.
Si erano costituiti in giudizio di Comune di Pratola Serra, di Gerardo Galdo, di Nicola Silano, di Rossella Favorito, di Carmine Vacchio, di Rocco Raniero Sellitto, di Francesco Musto, di Stefania Sarro, del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Rifacendosi alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione i magistrati della Prima Sezione del Tar hanno sottolineato come questa “è univoca tuttavia nell’affermare che, nell’ambito del contenzioso elettorale amministrativo, il riparto di giurisdizione tra il Giudice amministrativo e il Giudice ordinario è operato sulla base del criterio del doppio binario, in ragione della consistenza della situazione giuridica soggettiva azionata, secondo il consolidato criterio del petitum sostanziale”. Quindi sono “devolute al Giudice ordinario le controversie relative alla ineleggibilità, alla decadenza e alla incompatibilità dei candidati in quanto afferenti a diritti soggettivi di elettorato; sono invece devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo quelle relative alla regolarità delle operazioni”. Per cui, hanno concluso i magistrati “di conseguenza fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo avanzata dal Comune in quanto la domanda proposta si incentra sulla candidabilità e quindi sul diritto di elettorato passivo del soggetto sopraindicato, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario”.