Pratola, bocciato dal Consiglio di Stato ricorso contro lo scioglimento per mafia

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PRATOLA SERRA- Inammissibile. I giudici della Terza Sezione del Consiglio di Stato hanno bocciato l’istanza di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva confermato la legittimità di tutti i provvedimenti relativi allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Serra per condizionamento mafioso. Il ricorso datato 26 aprile 2023 e depositato il 10 maggio 2023, hanno chiesto la revocazione della suddetta decisione. Tra gli altri rilievi proposti nel ricorso e stato sostenuto che “la sentenza revocanda sarebbe contraddittoria e carente nella motivazione; lo scioglimento del consiglio comunale potrebbe intervenire solo in presenza di elementi adeguati, che rivelino in modo obiettivo l’esistenza di un reale e concreto collegamento tra gli amministratori locali e le associazioni criminali, tanto da comportare l’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, circostanze che, nel caso di specie, non sarebbero state evidenziate nella sentenza revocanda essendo affetta da carenza di motivazione”..Le amministrazioni interessate si sono costituite in giudizio. A partire dal Comune di Pratola Serra, che ha evidenziato come: Il Comune….. si è costituito in giudizio eccependo l’improcedibilità del ricorso, rilevando che, che dopo la gestione commissariale, il 27 novembre 2022, si sono tenute le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, all’esito delle quali si sono rinnovati gli organi elettivi del Comune. Tale fatto sopravvenuto avrebbe determinato la perdita di interesse alla coltivazione della causa”. Per i giudici del Consiglio di Stato il ricorso è inammissibile per una serie di valutazioni. A partire dal fatto che : “il ricorso in epigrafe deve ritenersi inammissibile atteso che le critiche formulate alla sentenza revocanda, richiamate in precedenza, ricadono al di fuori dell’area dell’errore di fatto, trattandosi di censure che attengono alla interpretazione e valutazione degli atti di causa e del materiale probatorio, configurandosi, quindi, come asseriti “errori di giudizio” che esulano dall’ambito della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. e art. 106 c.p.a..” e ancora perché: “Non sussiste neppure il vizio di omessa pronuncia, in quanto nella sentenza revocanda il giudice ha dimostrato di aver esaminato le sopravvenute sentenze penali ritenendole, però, non idonee ad incidere sulla decisione. La censura di parte ricorrente si configura, ancora una volta, come un asserito errore di giudizio nel quale sarebbe incorso il giudice di appello”. L’inammissibilita’ del ricorso ha determinato anche l’inammissibilita’ della sollevata eccezione di costituzionalità.