Piano casa – Nappi presenta la proposta di legge

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Avellino – Il consigliere regionale in quota Noi Sud Sergio Nappi ha presentato questa mattina il disegno di legge relativo al Piano Casa di cui si è fatto promotore, insieme al consigliere Raffaele Sentiero, a Palazzo Santa Lucia.
La proposta prevede un aumento, rispetto al passato, della percentuale di volumetria e delle zone in cui sarà possibile ampliare o ricostruire casa. In più, ci saranno meno vincoli burocratici: niente più autorizzazioni di Genio civile e comuni, basterà l’autocertificazione di un tecnico. Chi demolisce e ricostruisce, potrà aumentare la cubatura del 50% rispetto al 30 del piano casa di Bassolino. Prevista anche la delocalizzazione per chi ha una casa in zona sismica o a rischio frane. Per gli ampliamenti, invece, la percentuale sale dal 20 al 30%.

La relazione illustrativa della proposta
“L’analisi del primo semestre di vigenza della legge 28 dicembre 2009 n°19, recante misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa, ritraibile da una indagine condotta tra numerosi sindaci e responsabili dei settori urbanistica, nonché tra semplici cittadini ed associazioni di categoria potenzialmente beneficiari del provvedimento legislativo, consente di formulare un primo significativo bilancio operativo dei risultati conseguiti (rectius non conseguiti).

Le disposizioni inerenti norme attuative di dettaglio per l’utilizzo delle deroghe agli strumenti urbanistici ai fini della realizzazione di ampliamenti e ricostruzioni risultano in larga parte inutilizzate dai potenziali beneficiari, sia per l’estremo vincolismo delle disposizioni, sia per mancanza di chiarezza delle norme medesime.
Un coacervo di limitazioni genera, infatti, una incertezza del diritto ed un conseguente scarso utilizzo dello strumento legislativo, tanto nelle grandi concentrazioni urbane costiere quanto nelle aree interne ed, in particolare, non consente il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio rurale.

Il solo art. 8 comma 2), nella parte che estende il tomo temporale di applicabilità della L.R. 15/2000 (c.d. legge Giusto), pur necessitando di chiarimento, ha trovato ampio quanto atteso consenso, in relazione alle problematiche di carattere logistico che mira a risolvere.

Le difficoltà e le ambiguità interpretative dell’art. 7 e la ristrettezza dei termini hanno generato una sensibile scarsità di iniziativa anche da parte delle amministrazioni comunali più attente.

Le modifiche alla L.R. 9/83 hanno generato notevoli rallentamenti alle procedure di autorizzazione e, mediante il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R., hanno imposto ai comuni, nell’ambito dei compiti istituzionali di vigilanza urbanistico-edilizia, un’attività di controllo sulla realizzazione delle strutture, riservata per legge ai Settori provinciali del Genio Civile, di difficile organizzazione ed ancor più onerosa attuazione per i comuni minori, ormai dotati di organici fortemente sottodimensionati rispetto alla massa di attività delegate e frequentemente deprivati delle indispensabili competenze tecniche.

Tale quadro analitico ha indotto i sottoscriventi a proporre le modifiche alla L.R. 19/2009 riportate nella formale proposta di disegno di legge e nel testo coordinato che si allegano alla presente.
In via sintetica si riepilogano le principali modifiche ritenute utili e necessarie a rilanciare la portata della legge e per conseguire i risultati attesi dal legislatore nazionale:
1) L’art. 2 ridefinisce la prevalenza dell’uso residenziale riducendola dal settanta al cinquanta per cento della volumetria esistente, modificandone, altresì, la definizione.
2) L’art. 3, con la modifica del comma 1 lett a), consente la realizzazione degli interventi di cui agli art. 4- 5 -7 su immobili per i quali sia possibile, preventivamente, conseguire titoli abilitativi in sanatoria ai sensi delle leggi n° 47/85 – n°724/94 – n° 326/03, ovvero ai sensi degli art. 36 – 37 del D.P.R. 380/01, estendendo i benefici all’intero patrimonio immobiliare esistente e potenzialmente interessato.
3) L’art. 4 comma 1) chiarisce univocamente le tipologie di edifici che possono beneficiare della deroga ed eleva la possibilità di ampliamento al trenta per cento per i soli edifici di volumetria inferiore a 1500 mc, mantenendo il limite del venti per cento per gli edifici di volumetria superiore.
4) Il comma 3) del medesimo art. 4) consente di cumulare la deroga per ampliamenti e quella per modifiche delle destinazioni d’uso, siccome riscontrate quali esigenze frequentemente compresenti nelle unità abitative urbane e suburbane minori.
5) Per le zone agricole, il comma 7) dello stesso l’art. 4) consente, indifferentemente, interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamenti e mutamenti di destinazione ad uso residenziale dell’intera unità immobiliare, ovvero per attività connesse allo sviluppo dell’azienda agricola, ampliando, altresì, il beneficio agli aventi causa degli originari proprietari del fondo agricolo.
6) L’art. 5 comma 1) eleva al 50% l’incremento volumetrico conseguibile in deroga per gli interventi di demolizione e di ricostruzione e ne prevede la possibilità di delocalizzazione in zone esterne agli ambiti di pericolosità idrogeologica, inibendo, tuttavia, il trasferimento dai centri storici allo scopo di evitarne lo spopolamento.
7) L’art. 6 è abrogato in relazione alle modifiche dell’art. 3) comma 1) lett a)
8) I comma 2) – 5) – 7) dell’art. 7 ampliano il tomo temporale a disposizione delle amministrazioni per l’adozione di atti consiliari inerenti la trasformazione delle aree degradate e dismesse. Il comma 8) eleva a 90 gg il termine della G.R.C. per l’emanazione di linee guida ed avvisi pubblici.
9) L’art. 8 chiarisce l’applicabilità della norma sul recupero abitativo dei sottotetti ai manufatti completati per la sola parte strutturale e vincola l’incremento del rapporto di copertura da 0,50 a 0,60 per gli immobili a destinazione produttiva all’accessibilità dei mezzi di soccorso ed al rispetto degli standards di parcheggio.
10) L’art. 9 chiarisce semplifica le disposizioni sulla valutazione della sicurezza e sul fascicolo del fabbricato.
11) L’art. 10 semplifica il farraginoso procedimento di gestione del vincolo sismico, rimettendo i controlli sulla realizzazione ai Settori Provinciali del Genio Civile”.

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