Omicidio Zeppetelli, il Gup: falso il movente fornito da Maglione

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“L’intensità dell’azione offensiva-micidialita’ dell’arma e numero dei colpi esplosi a breve distanza e’ tale da dimostrare che v’è stata da parte dell’imputato, accettazione del rischio di provocare il ferimento mortale”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni della sentenza di condanna depositata dal Gup del Tribunale di Avellino Paolo Cassano nei confronti di Alessio Maglione difesa dall’avvocato Giulia Cavaiuolo e Giuseppe Moscatiello, difeso dall’avvocato Luigi Petrillo (le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Vittorio Luigi Fucci, Rolando Iorio e Marianna Febbraro).

Il verdetto emesso al termine dell’udienza preliminare dello scorso 23 maggio con una condanna a sedici anni per Maglione, autore materiale del ferimento mortale di Nicola Zeppetelli, avvenuto in Via Ioffredo il 19 febbraio 2022 e a dodici anni per Giuseppe Moscatiello, ritenuto concorrente (in particolare un concorso “anomalo”) per omicidio volontario. Si tratta della valutazione probatoria che il magistrato ha compiuto rispetto alla ricostruzione dei fatti. In particolare a quanto sostenuto dalle difese sul piano causale e sull’elemento psicologico.

La questione era: Maglione voleva uccidere Zeppetelli o era solo giunto armato in Via Ioffredo per dargli una “lezione” e quindi c’è la possibilità, come pure sostenuto in aula dal suo legale di una derubricazione del reato di omicidio volontario in omicidio preterintenzionale? . Una valutazione del quadro probatorio che invece ha convinto il Gup del Tribunale di Avellino a riconoscere il reato più grave: l’omicidio volontario. Proprio per le ragioni legate al numero di colpi esplosi (almeno 4 con la pistola calibro 22, tre alle gambe e uno al tronco) e per la micidialita’ dell’arma. Anche perché ha sottolineato il Gup: “Da un lato ciò denota che intento del Maglione era di ferire il rivale. Se, invero, il Maglione fosse stato animato dalla volontà di uccidere, i colpi, o la gran parte di essi, sarebbero stati esplosi verso il tronco di Zeppetelli , che si presentava al suo cospetto disarmato, per di più offrendosi al suo aggressore e sfidandolo a sparargli contro”. Ma poi la condotta non ha escluso il ferimento mortale, purtroppo intervenuto.

Diversa la posizione dell’altro imputato, Giuseppe Moscatiello, rispetto al cui ruolo per il Gup sono state decisive le due testimonianze raccolte sia nella immediatezza dei fatti (per quanto riguarda una donna presente sul luogo del delitto) e un giorno dopo, quando un avventore del circolo gestito da Zeppetelli si era presentato ai Carabinieri. Entrambi hanno riferito che dopo aver esploso i colpi Maglione avrebbe chiesto a Moscatiello, rimasto in auto, di scendere ed entrambi avrebbero colpito Zeppetelli. Il ventunenne, invece, avrebbe fornito un’altra versione, rappsentando di essere sceso dalla vettura per dividere Maglione e Zeppetelli, non sapendo poi che il primo aveva con sé una pistola.

“Ciò che sconfessa Moscatiello-scrive il Gup nelle sue motivazioni- e’ però la condotta da lui tenuta nell’immediatezza del delitto e nella fase immediatamente succesiva”. Per il magistrato infatti: “non è credibile che un giovane che ha compiuto ventuno anni da pochi giorni, apparentemente estraneo al mondo criminale, dinanzi ad un ferimento con colpi di arma da fuoco piuttosto che manifestare dissenso o, quanto meno, paura per l’inaspettata efferatezza della condotta dell’amico, dapprima infierisca sulla vittima ormai inerme e quindi fugga, insieme all’aggressore, per riparare in un luogo diverso da quello di abituale dimora”. La conclusione di questo ragionamento è che: ” se ha serbato un siffatto contegno ciò significa che egli era ben consapevole delle finalità tutt’altro che pacifiche dell’incontro con Zeppetelli”.

MAGLIONE HA MENTITO SUL MOVENTE
Uno degli aspetti nuovi rispetto al quadro che sull’omicidio si era determinato riguarda la causale del delitto. Per il Gup non si tratta di quella che avrebbe indicato falsamente Maglione per “addebitare alla vittima parte delle responsabilità del tragico evento ed alleviare in tal modo le proprie responsabilità”. Per il magistrato la circostanza che si fosse giunti al chiarimento legato al delitto non poteva essere ricondotta allo screzio avvenuto nel luglio 2021 in un bar di Cervinara tra Alessio Maglione e Giovanni Zeppetelli, fratello della vittima. A sconfissarlo, escludendo di aver ricevuto minacce da parte di Zeppetelli, come aveva riferito Maglione lo stesso coimputato, Moscatiello. Per Cassano la “causale del delitto e quindi rimasta ignota ed è, verosimilmente , inconfessabile”. Tra l’altro nelle indagini dei difensori di parte civile agli atti del processo era emerso dal racconto di un testimone ascoltato dagli avvocati della famiglia Zeppetelli che qualche giorno prima del delitto c’era stata una discussione tra Maglione Zeppetelli, per cui la vittima gli aveva chiesto di contattare Maglione per incontrarlo. Alla richiesta Maglione avrebbe risposto: schiatta a cap a te e Nicola. Molto probabile che ci sarà per questa vicenda un processo di secondo grado.