MERCOGLIANO- Sarà discusso questa mattina davanti ai magistrati della I Sezione Penale della Corte di Cassazione il ricorso contro la decisione del Riesame di Napoli di ripristinare la misura cautelare nei confronti di Niko Iannuzzi e Luca Sciarillo accusati di concorso in omicidio aggravato di Roberto Bembo, colpito secondo le indagini di Squadra Mobile e Procura da Iannuzzi a seguito di una violenta lite avvenuta nel parcheggio di fronte ad un bar di Torrette alle prime ore del 2023.
A discutere davanti ai giudici della Suprema Corte il penalista Gaetano Aufiero che ha impugnato l’ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva accolto la richiesta della Procura di ripristinare la misura cautelare nei confronti dei due imputati (che il prossimo 27 marzo dovranno comparire davanti alla Corte di Assise di Avellino per il processo per omicidio).
Come è noto ad ottobre i giudici del Riesame avevano accolto l’impugnazione della Procura di Avellino contro il provvedimento di attenuazione della misura nei confronti dei due indagati che dal carcere erano passati ai domiciliari.
Ripristinare la misura cautelare in carcere. Questa la decisione dei magistrati del Tribunale del Riesame di Napoli che hanno accolto l’impugnazione proposta dalla Procura di Avellino contro il provvedimento di attenuazione della misura cautelare nei confronti dei presunti autori del delitto di Roberto Bembo firmata dal Gip del Tribunale di Avellino firmato a fine luglio scorso dal Gip del Tribunale di Avellino Fabrizio Ciccone.
La Procura aveva proposto ricorso contro gli arresti domiciliari decisi per Niko Iannuzzi, classe 91, autore materiale del ferimento mortale e Sciarillo Luca, classe 94, anche lui concorrente nella lite e nel delitto. Entrambi erano reclusi nel carcere di Bellizzi Irpino dal 3 gennaio. Tutti sono difesi dal penalista Gaetano Aufiero, che aveva chiesto l’inammissibilità dell’impugnazione della Procura.
Al ricorso firmato dal sostituto procuratore Vincenzo D’Onofrio (da qualche giorno passato alla Procura Generale) si erano aggiunte, trasmesse dalla Procura di Avellino al Tribunale della Libertà anche alcune integrazioni proposte dal difensore delle parti civili, i genitori del ragazzo ucciso, il penalista Gerardo Santamaria.
L’impugnazione proposta dalla Procura di Avellino parte dalle conclusioni sulla personalità e l’inclinazione a delinquere degli indagati espresse nell’ordinanza di convalida del gennaio 2023 per sottolineare che “da quel momento sono decorsi meno di 7 mesi senza che siano sopravvenuti, sotto il profilo fattuale e sostanziale, circostanze nuove favorevoli agli indagati, né elementi che da soli o insieme a quelli già raccolti possano modificare il gravissimo quadro indiziario e cautelare che fu posto a fondamento della più grave delle misure coercitive, ritenuto unico presidio idoneo ad arginare l’estrema pericolosità degli indagati, non essendo adeguate misure più lievi”.
Il Gip secondo la Procura con una decisione “contraddittoria e irragionevole” rispetto alla ordinanza originaria, avrebbe secondo quanto sottolineato dalla Procura basato tutto il ragionamento su “dati che contrastano con la realtà o sono addirittura frutto di indimostrate deduzioni Ancora sottolineando come : “Al di là del mero decorso del tempo non vi sono altri argomenti, fatti, elementi o sopravvenienze che possano “colorare” favorevolmente per gli indagati il gravissimo quadro cautelare che lo stesso Gip aveva posto a fondamento della misura cautelare originaria”.
Nessuna connessione e novità sarebbe venuta fuori anche in rapporto alla dinamica, già chiara e inalterata rispetto a quella che era stata ricostruita nelle ore successive dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino con l’acquisizione dei video di alcune telecamere di esercizi commerciali della zona: “Non può sostenersi, come sembra fare il gip, che la suddetta ricostruzione, possa valere quali elemento che, insieme al decorso del tempo, determina un affievolimento delle esigenze. Si tratta di elemento dinamico e modalità dell’azione già totalmente delle emissione dell’ordinanza cautelare, per cui utilizzarlo in questa fase, per supportare l’unico elemento diverso (il trascorso del tempo di custodia) è errato e del tutto illegittimo.
Anzi, non può non sottolinearsi a tal proposito (altro aspetto di contraddittorietà del provvedimento impugnato) come le “modalità dell’azione” sia stato uno degli argomenti utilizzato dal Gip, in fase di emissione e l’ordinanza coercitiva, e ritenere inadeguate misure più attenuate di quella intramuraria”. Ora sarà atteso intanto cosa valuterà sul ricorso anche il sostituto Procuratore Generale della Cassazione e la decisione dei giudici, che potrebbe arrivare anche tra qualche giorno.