Niente paternità per le coppie gay. Il verdetto della Cassazione: “Possono soltanto adottare”

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Le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio all’estero con maternità surrogata non possono ottenere la trascrizione all’anagrafe in Italia. Lo ha deciso la Cassazione sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell'”adozione particolare”.

La decisione – come riporta l’Ansa – è stata presa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza pubblicata oggi in cui viene spiegato che “non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano il provvedimento di un giudice straniero con cui è stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all’estero mediante il ricorso alla maternità surrogata ed un soggetto che non abbia con lo stesso alcun rapporto biologico, il cosiddetto genitore d’intenzione”.

Il verdetto è a tutela della dignità della gestante e dell’istituto dell’adozione. I due minori, nel caso specifico, sono stati concepiti da un componente della coppia grazie alla procreazione medicalmente assistita, con la collaborazione di due donne, una delle quali aveva messo a disposizione gli ovociti, mentre l’altra aveva provveduto alla gestazione.

Nel settembre 2016 Cassazione aveva riconosciuto l’atto di nascita di un bambino nato in Spagna da due donne, una gestante e l’altra donatrice, sposate e poi divorziate. La Corte, stavolta, ha ritenuto che il riconoscimento dei figli per l’altro partner si ponesse in contrasto con il divieto della surrogazione di maternità, previsto dall’articolo 12 della legge 40 del 2004, sottolineando che per le coppie omosessuali rimane aperta la strada dell’adozione in casi particolari, disciplinata dall’articolo 44 dalla legge 184/83.

L’istituto consente il riconoscimento della genitorialità in determinate circostanze, fra cui l’esistenza di vincolo di parentela entro il 6° grado o di un rapporto stabile precedente alla perdita dei genitori. L’adozione è consentita anche al coniuge nel caso in cui il minore sia figlio biologico o adottivo dell’altro partner.