Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consiglieri comunale di Montemiletto, Simone D’Anna:
“Premetto che rispetto pienamente la decisione dell’amico che ha inteso rinunciare alla propria candidatura, e sono convinto che il suo contributo alla campagna elettorale sarà forte e incondizionato, e molto probabilmente anche maggiore di quello che io stesso saprò mettere in campo, ciò che invece mi ha lasciato perplesso e costernato e di conseguenza mi ha indotto anche a rendere una dichiarazione pubblica è quanto è stato disposto dalla Sotto Commissione Elettorale Circondariale di Avellino per la loro decisione di escludere dalla lista il nominativo del candidato che avrebbe rinunciato”.
“Quello che mi ha profondamente stupito è stato quindi proprio il fatto di non aver rinvenuto, all’interno del verbale, alcuna motivazione valida tale da poter giustificare la loro decisione, cosa che a malincuore mi ricorda da vicino le classiche commedie all’italiana, e per essersi semplicemente limitati a riportare il fatto che la rinuncia sarebbe pervenuta alle ore 15, 38 del 27 aprile 2018 e quindi ben oltre il termine utile per la presentazione delle liste previsto per le ore 12,00 dello stesso giorno”.
“Ora, premesso che tale circostanza, data la sua eccezionalità, non è normata, e si deve necessariamente fare riferimento a quelli che possono essere i precedenti in tal senso, mi preme ricordare che sulla questione si è già pronunciato il Consiglio di Stato (sentenza del 1 ottobre 1998 n. 1384) il quale ha statuito la sussistenza di un principio garantistico del diritto di elettorato passivo e della regolarità del procedimento elettorale che non possono essere sostanzialmente resi oggetto di attività tali da comprometterne il regolare andamento”.
“Nel dettaglio, con la predetta pronuncia giurisprudenziale, peraltro condivisa e richiamata dal Ministero dell’Interno, Direzione Centrale Servizi Elettorali, è stato sancito che “è inefficace la rinuncia alla candidatura presentata senza seguire le stesse modalità previste dalla legge per l’accettazione”, fatto questo che deve essere evidentemente sfuggito ai componenti della Sotto Commissione Elettorale. Ciò induce quindi a ritenere che, una volta accettata la candidatura, anche la rinuncia debba essere presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti per la presentazione delle candidature, e cioè, nel nostro caso, entro le ore 12,00 del 26 aprile, altrimenti la stessa non esplica alcuna efficacia sulla composizione delle liste, pertanto, se la mia interpretazione è corretta, come io credo, questo equivale a dire che il nominativo in questione non poteva essere escluso dalla nostra lista”.
“Chiudo con la speranza che la presente nota non venga strumentalizzata ai fini elettorali, ma venga intesa semplicemente per quello che è, e cioè come un ulteriore elemento di chiarezza, in linea con il comportamento e i principi che mi hanno sempre contraddistinto in questi anni”.