AVELLINO – Ma l’ex assessore ai Fondi Europei del Comune di Avellino Leandro Vittorio Savio potra’ davvero, come annunciato nella sua conferenza stampa il provvedimento di revoca (ovvero il decreto 588/2024) firmato dal sindaco Laura Nargi? Molti se lo sono chiesti, anche perche’ ad Avellino non ci sono mai stati precedenti analoghi. Pochi anche quelli gia’ avvenuti. Noi abbiamo scelto allora le due ultime sentenze del Tribunale amministrativo Regionale emesse in due diversi Tar, per ragioni anche diverse da quelle di Avellino. Prevalentemente negli ultimi due casi affrontati dal Tar di Palermo e dal Tar di Ancona vengono espresse le stesse ragioni alla base dell’impugnazione. Nel caso di Ancona, dove c’era stata anche una sospensiva (a cui poi era seguita una revoca bis dell’incarivo) viene contestata la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 47 del TUEL, nonché per eccesso di potere sotto distinti profili e, segnatamente, per motivazione carente e contraddittoria, per travisamento dei presupposti, per difetto di istruttoria, per manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà e per sviamento dall’interesse pubblico. Le ragioni del ricorso di Palermo sono quasi le stesse, a cui si aggiunge il mancato passaggio dell’informazione di avvio del procedimento (che i giudici alla fine hanno ritenuto non sussistere). Cosa dice la Giurisprudenza in merito alla revoca e ai poteri del sindaco in questo caso. La revoca di un assessore “è un atto di alta amministrazione che rientra nella piena scelta discrezionale del sindaco, caratterizzandosi per il rapporto di fiducia fra il sindaco medesimo e le persone degli assessori, destinati a collaborare con questi nell’amministrazione dell’Ente anche come delegati, assegnati ai vari assessorati (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2015/2017 e n. 4057/2012)”. E proprio come atto di alta amministrazione l’istituto della “revoca non può essere assoggettato alle regole sostanziali e procedimentali che caratterizzano la generalità degli atti amministrativi; in particolare, non devono essere soddisfatti requisiti particolarmente severi e analitici nella motivazione dell’atto: il provvedimento di revoca dell’incarico di un singolo assessore può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al sindaco, e segnatamente anche su ragioni afferenti ai rapporti politici all’interno della maggioranza consiliare e sulle sue ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il capo dell’Amministrazione e il singolo assessore”.
IL PERIMETRO DEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO
Qual e’ il perimetro in cui si puo’ muovere la Giustizia amministrativoz il cosiddetto ” sindacato del giudice amministrativo”? Per il Tar di Ancona: ” concerne proprio la verifica di congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca o delle ragioni di opportunità politico-amministrativa”. Per il Tar di Palermo, analogamente: il giudice amministrativo non può spingersi oltre un controllo estrinseco e formale della congruità dei motivi addotti a sostegno della revoca, essendogli precluso il sindacato delle ragioni di opportunità politico-amministrativa” (Consiglio di Stato sez. V, 14 giugno 2021, n. 4609; Consiglio di Stato sez. V, 14 giugno 2021, n. 4595)”, aggiungendo per la vicenda in oggetto come “Nel caso di specie, nel provvedimento impugnato vengono indicate in modo esaustivo le ragioni poste alla base della revoca, lamentandosi la posizione conflittuale e non collaborativa assunta dalla ricorrente nei confronti del Sindaco e della Giunta, con ripercussioni sulla funzionalità dell’Amministrazione”. In entrambi i casi le impugnazioni, con la presenza di un “minimum” motivazionale sono state sempre rigettate. Nel provvedimento firmato dal sindaco Nargi si legge: “Accertato che: nell’interesse della collettività rappresentata, del sereno ed efficace svolgimento delle attività dell’attuale organo esecutivo e per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità e buon andamento, non è più possibile mantenere in vita i rapportitra il dr. Leandro Savio, il Sindaco – in quanto Presidente della Giunta – e la Giunta Comunale”. Bastera’ per ritenerla una adeguata motivazione?