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Lauro, il ricorso al Tar sull’appalto per “Pulizia del Canalone” sarà discusso a settembre

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LAURO- Sara’ discussa nel merito il prossimo 24 settembre davanti ai magistrati della Seconda Sezione del Tar di Salerno l’impugnazione della determina del Comune di Lauro n. 112 del 18.03.2024 con la quale si è disposta l’aggiudicazione della procedura indetta per l’affidamento dei lavori di “manutenzione straordinaria, adeguamento vasca Pisciariello in località Preturo e pulizia alveo Canalone, affluenti e Torrente Trocinto” proposta dall’impresa Vivenzio Costruzioni srl.

L’appalto dei lavori è finanziato con le risorse previste dal PNRR per cui è applicabile la normativa per cui “In caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento di cul al comma 7 e nel giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste.dal PNRR, si applica l’articolo 125 del codice del processo amministrativo di cuI al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR’.

Per cui in forza del richiamo contenuto nella norma è quindi applicabile il comma 3 dell’art. 125 del c.p.a.dettato con riguardo allinfrastrutture strategiche,secondo cui “Ferma restando l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3″. Per effetto della disposizione appena citata la pretesa della Vivenzio Costruzioni s.r.l. dopo la stipula del contratto, può solo consistere nel risarcimento del danno per equivalente, non potendosi disporre alcun subentro nel contratto di appalto frattanto stipulato.

In tali condizioni, l’impresa alla Camera di Consiglio si e’ vista costretta a dover
rinunciare all’istanza cautelare con richiesta di fissazione del giudizio all’udienza di merito. Tra i cinque motivi di ricorso che secondo l’impugnazione desterebbero perplessità” ci sono i primi due ove, a quanto sembra, per il criterio C la Vivenzio Costruzioni s.r.l si sarebbe vista corrispondere un punteggio inferiore a quello attribuito all’aggiudicataria, nonostante avesse offerto, non solo la medesima ed identica miglioria della prima graduata, anche ulteriori lavorazioni con materiali migliorativi rispetto a quelli offerti in gara. Non resta che attendere il giudizio del Tar Salerno che sarà chiamato a pronunciarsi, prima, sulla legittimità degli atti adottati e, poi in caso di accertamento dei vizi denunciati, sul risarcimento danni spettante alla ricorrente.

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