Lauro, atti negati alla minoranza: il Tar boccia l’Acm

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LAURO- Non si possono negare ai consiglieri comunali gli atti necessari all’esercizio del loro incarico per la collettivita’.

E’ quanto, in linea con una recente sentenza del Consiglio di Stato, hanno stabilito qualche giorno fa i magistrati della Prima Sezione del Tar di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dai consiglieri comunali di minoranza del Comune di Lauro, Francesco Mazzocca, Sandra Siniscalchi, Florisa Siniscalchi, Sabato Moschiano, rappresentati
e difesi dall’avvocato Roberto De Masi contro il provvedimento con cui con cui l’Amministratore Unico dell’Azienda Speciale ACM ha comunicato la reiezione dell’istanza di accesso agli
atti avanzata, a mezzo pec, dai ricorrenti il 13 luglio scorso.

“L’accesso agli atti esercitato dai Consiglieri comunali ai sensi dell’art. 43d.lgs. n. 267/2000-hanno scritto i giudici amministrativi in un passaggio della sentenza- ha natura diversa rispetto alle altre forme di accesso ed è
soggetto a una diversa disciplina in quanto strumentale all’esercizio del munus e pertanto riferito a tutti gli atti rilevanti e utili all’esercizio delle funzioni, in particolare ai fini della compiuta valutazione della correttezza dell’attività dell’Amministrazione, dell’espressione di un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e della promozione delle iniziative spettanti ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”.

Tra l’altro, l’Azienda Speciale del Comune di Lauro, come hanno rilevato i magistrati del Tar di Salerno: “L’Ente a cui è rivolta l’istanza si configura, per espressa ammissione dello stesso,
quale Azienda speciale del Comune di Lauro ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. n
267/2000, rientrando pertanto direttamente e pienamente nel perimetro applicativodel già citato art. 43; di conseguenza i ricorrenti ben potevano chiedere e ottenere
dallo stesso atti e informazioni utili all’espletamento del mandato”. Per questo motivo : “L’Ente dovrà pertanto consentire l’accesso agli atti e alle
informazioni richieste entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o, se
anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, deve essere nominato sin d’ora quale Commissario ad acta, il Prefetto di Avellino con facoltà di delega”.

Inoltre e’ arrivata anche la “condanna” all’azienda speciale “Antico Clanis Multiutility” : “al pagamento delle spese
processuali in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e alla refusione del contributo unificato se versato” .