AVELLINO- Assolto perchè il fatto non sussiste, dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, specificamente venti grammi di cocaina.
Si è chiuso così il processo con rito abbreviato nei confronti di un trentaduenne, difeso dall’avvocato Paolino Salierno, che il 14 giugno scorso era stato fermato dalla Squadra Mobile in compagnia di un altro soggetto (scagionato dallo stesso imputato che si era addossato ogni colpa sulla detenzione dello stupefacente) in Via Annarumma ad Avellino.
La Procura aveva invocato nei suoi confronti una condanna a tre anni (ridotta per il rito a due). Il processo si è chiuso con la totale assoluzione dell’imputato. La difesa aveva sin da subito sostenuto che la cocaina (da cui sarebbero state ricavate almeno 105 dosi) era finalizzata all’uso personale.
In occasione dell’arresto il trentaduenne, accortosi del controllo aveva lanciato la bustina termosaldata di stupefacente dal finestrino della vettura. Una manovra non sfuggita agli agenti che lo avevano poi bloccato. Le motivazioni della sentenza emessa dal giudice monocratico non sono state ancora rese note, ma lo stesso difensore, l’avvocato Paolino Salierno, ha messo in evidenza la linea che verosimilmente ha convinto il magistrato a mandare assolto il suo assistito, ovvero l’assenza di elementi che potessero far risalire ad una attività di spaccio da parte dell’imputato:
“Ai fini della mancata configurazione del reato de quo, pur in presenza di una quantità non modica di sostanza stupefacente rinvenuta, questa Difesa ha sostenuto la necessità di valorizzare nella fattispecie l’assenza di elementi specifici rilevatori in concreto dell’attività di spaccio, quali l’esito negativo della tempestiva perquisizione personale, veicolare e domiciliare operata dalla Polizia di Stato che non ha rinvenuto oggetti tipici (quali bilancini di precisione, coltellini, materiali per il confezionamento) nonché l’esito negativo degli accertamenti tecnici irripetibili sullo smartphone, pure sequestrato nell’immediatezza ed eseguiti dalla Questura di Avellino, la cui copia forense non ha fatto emergere contatti con eventuali soggetti terzi acquirenti.
Inoltre, il quantitativo di droga sequestrato non era frazionato apparendo evidentemente compatibile con una scorta per uso personale. Infine, sul piano processuale, la destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente non ha natura giuridica di causa di non punibilità e pertanto non è onere della Difesa darne la prova gravando invece sulla Pubblica Accusa l’onere di dimostrare la destinazione allo spaccio”