AVELLINO- L’abuso d’ufficio cancellato e il più grave dei reati edilizi contestati ormai prescritto dal 2021. Per questo motivo i giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli hanno riformato la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Avellino nel 2018 ad un anno e due mesi nei confronti di Antonio Avagnano e Osmondo Scozzafava per l’ex Prefettura. Non luogo a procedere per l’interventa prescrizione per i due imprenditori, difesi dagli avvocati Benedetto Vittorio De Maio e Alberto De Vita. I giudici di Appello hanno anche annullato l’ordine di demolizione delle opere ritenute abusive. I magistrati hanno così messo la parola fine alla vicenda giudiziaria.
IL FATTO
Con sentenza emessa il 21 febbraio del 2018, il Gup del Tribunale di Avellino aveva dichiarato i due imprenditori colpevoli, condannandoli alla pena di un anno e due mesi di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali. Agli imputati era stato concesso il beneficio della pena sospesa. Infine, aveva ordinato la demolizione del fabbricato di e la rimessione in pristino dello Stato dei luoghi a spese degli imputati.
LA DECISIONE
Per il reato di abuso in atti d’ufficio, relativo alla concessione del permesso di costruire, i giudici hanno rilevato come: “che con l’art.1 co. 1 nr. 2 della legge del 9 agosto 2024 nr. 114, il Legislatore, apportando modiche al Codice penale, ha abrogato il delitto di abuso di ufficio, precedentemente previsto e punito dall’art. 323 c.p. In applicazione del dettato di cui all’art. 2 co. 2 cp., dunque,.non ravvisandosi l’espansione di altre fattispecie incriminatrici che, in forza del fenomeno della cd. successione impropria, risulterebbero astrattamente applicabili, ritenuto che nel caso di specie ricorre un ipotesi di abrogatio cum abolitione, non: resta che emettere, ai sensi dell’ art 129 c.p.p.sentenza dis non doversi procedere per non essere più fatto previsto dalla legge come reato”. Per i reati urbanistici i giudici hanno rilevato come: “invece, occorre osservare che l’esame delle risultanze processuali consente di affermare che l’ attività illecita ascritta agli odierni appellanti si sia consumata al pià tardi in data 30.04.2013; pertanto, considerato che ind corso di giudizio sĩ sono verificate cause di sospensione dei termini (dal 25.10.2017 al 24.1.2018 e dal 24.1.2018 al 21.2.2018, su istanza della Difesa, per un totale di 119 giorni), deve ritenersi che al, giorno 26.0 .02.2021 sia maturato, in ordine al reato più grave di cui all’art. 181 co. 1 bis d.lgs. 42/2004, il termine mnassimo di prescrizione – decorrente dalla data di commissione del reato pari ad anni 7 mesi 6, e a maggior ragione deve ritenersi decorso a tale data il termine massimo di prescrizione, pari ad anni 5, in ordine residuo reato contravvenzionale, come desunto dal combinato disposto di cùi agli artt. 157 e 161”. Per cui hanno stabilito di “non doversi procedere nei confronti degli appellanti peri reati loro ascritti al capo d) della rubrica perché estinti per intervenuta prescrizione. Alla pronuncia consegue la revoca dell’ ordine d demolizione del fabbricato cui al capo d) della rubrica e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposto in primo grado”.
[…] Fonte articolo: Irpinianews.it […]
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