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Ex direttore Acm contro Comune Ricorso inammissibile e atti alla Corte dei Conti

Tribunale_Avellino_Aula

LAURO- Se la nomina di un dirigente di un’Azienda Speciale è nulla, perché non avvenuta nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche e non fiduciarie e’inammissibile anche ogni pretesa in caso di licenziamento e di richieste di indennizzo per l’illegittimità del provvedimento. E’ una decisione che rappresenta un precedente importante quella emessa dal giudice del Lavoro del Tribunale di Avellino Daniela Di Gennaro nell’ambito del contenzioso avviato dall’ex direttore generale dell’Acm Giovanni Maria Di Gennaro nei confronti della stessa Azienda Speciale e del Comune di Lauro per la revoca del suo licenziamento adottata dal sindaco Rossano Sergio Boglione. Il giudice del Lavoro ha superato tutte le questioni poste dalle parti, ritenendo inammissibile l’impugnazione e anche superate le eccezioni poste dallo stesso ente. A partire dal difetto di giurisdizione. In primo luogo infatti la sentenza rileva come: “deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nella fattispecie in esame è indubbio che il ricorrente abbia impugnato il recesso sul presupposto che tra lui e l’Azienda Speciale Antico Clanis Multiutility (A.C.M.) sia intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in virtù del contratto di assunzione stipulato in data 2.04.2021 e che il recesso anticipato -adottato in base alla capacità e ai poteri propri del datore di lavoro privato, rispetto al quale sono configurabili soltanto diritti soggettivi- sia illegittimo, sicchè nessun dubbio sussiste che la cognizione della presente controversia spetti al giudice ordinario”. Superata questa eccezione, il giudice in riferimento anche allo Statuto dell’Azienda speciale ha evidenziato anche che come sostenuto da Comune e Azienda Speciale: “dal contratto che i contraenti hanno previsto la possibilità del recesso ante tempus, senza preavviso (“Il presente contratto può essere risolto in qualsiasi momento dal Sindaco pro tempore senza obbligo di preavviso e risarcimento di sorta…”).Ancora è pacifico che il Sindaco ha inteso avvalersi di quest’ultima pattuizione e che il recesso dal rapporto è stato comunicato con nota prot. n. A/24 del 5.01.2022, trasmessa il 07.01.2022 al ricorrente in uno al decreto del 29.12.2021, con cui il Sindaco di Lauro ha disposto la revoca del ricorrente dall’incarico di Direttore Generale.In particolare, il Sindaco, escludendo qualsivoglia “connotazione sanzionatoria”, ha disposto la revoca dall’incarico deducendo il venir meno dell’elemento fiduciario”. Ma proprio il carattere fiduciario della nomina ne ha inficiato, stando alla valutazione del giudice del Lavoro la regolarità. Il fatto che nel 2020 ci fosse stata una valutazione sui titoli dei candidati demandati ad una commissione ma alla fine la decisione sulla nomina restasse esclusiva e previo colloquio del sindaco, avrebbe disatteso e non più rappresentato un elemento di imparzialità del concorso. Quindi da qui la nullità. E’ un passaggio chiave della sentenza emessa dal magistrato del Tribunale di Avellino. “Ritiene, in definitiva, il Tribunale che le modalità paraconcorsuali seguite nel caso di specie non sono comunque tali da superare la connotazione pienamente fiduciaria della scelta da parte del Sindaco- scrive il giudice- come accadrebbe invece ritenendo vincolante la graduatoria, costituente il quid proprium di ogni concorso e che non è dato riscontrare nel caso di specie.Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, è evidente che il mancato rispetto principio di imparzialità amministrativa nella fase dell’assunzione, di cui all’avviso ACM del 31.08.2020 e l’assenza di una procedura comparativa nella selezione dei candidati costituiscono aspetti che impongono necessariamente in termini di violazione del principio concorsuale, con conseguente comminatoria di nullità del contratto a tempo determinato del 02.04.2021, ai sensi del D.L. n. 702 del 1978, art. 5, comma 19, cit”. Per effetto di questa valutazione, dunque, ne “discende la non applicabilità al caso di specie tanto del d.lg.s 81/2015 quanto della disciplina sul licenziamento, essendo inconferenti i rilievi di parte ricorrente, peraltro incentrati sulla disciplina dettata in tema di prestatori di lavoro subordinato privi della qualifica dirigenziale”. Il principio che difende la decisione del magistrato e’ fondamentale: “Diversamente opinando, si consentirebbe di aggirare surrettiziamente, mediante una pronuncia giudiziale, il divieto di assunzione in un’Azienda Speciale senza previo espletamento di una procedura concorsuale, da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti, in cui la selezione espletata nella specie non può all’evidenza essere sussunta. La nomina del ricorrente quale Direttore Generale dell’Azienda speciale deve ritenersi nulla [cfr. Cass. cit. n. 3984/2023, così massimata: “La nomina del direttore generale delle aziende speciali, enti strumentali del Comune, istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta e da ritenersi parti dell’ente territoriale nel quadro della sua organizzazione unitaria, deve avvenire previo svolgimento di procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 5 del d.l. n. 702 del 1978; ne consegue che, ove non sia preceduta da pubblico concorso (da intendersi come selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti)”. Per questo motivo tutti gli atti sono stati trasmessi alla Procura Regionale della Corte dei Conti, che dovrà valutare se nelle procedure adottate e nelle conseguenti decisioni ci sia stato un danno erariale. Le spese tra le parti sono state compensate. A quanto pare l’ex direttore generale dell’Acm impugnera’ il provvedimento del giudice.

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