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Ecco cosa si rischia creando un falso account su Facebook

Creare falsi profili (detti anche “fake“) su Facebook sembra essere diventato di moda: forse perché non tutti sono a conoscenza che tale condotta è punibile sia civilmente che penalmente con la reclusione fino a un anno: occultare la propria identità e pubblicare frasi offensive (ad esempio diffamazioni, calunnia, minacce o molestie), lesive della reputazione di qualcuno è, infatti, per la legge, sostituzione di persona, indipendentemente dal fine perseguito che non deve essere necessariamente di carattere economico.

Allo stesso modo, non serve giustificarsi dicendo che abbiamo rubato la foto di un altro utente o abbiamo chattato al posto suo con un amico ignaro solo per gioco, con l’unico intento di passare qualche ora di relax.

Inoltre, le condotte, sempre più frequenti, di creazioni di falsi account e di pubblicazione di foto intime della parte offesa possono integrare – in concorso tra di loro – i reati di diffamazione aggravata e di sostituzione di persona.

Falsi profili su Facebook: è dolo specifico.

Chi crea l’account falso agisce con dolo specifico, con il preciso scopo – cioè – di porre in essere la condotta criminosa, indipendentemente, poi, dal fatto che il vantaggio venga in concreto raggiunto: basta, quindi, la sola finalità che può consistere – ad esempio – nel “guadagnare” like e consensi, sfruttando l’immagine reale di un terzo soggetto, descrivendolo in modo tale da danneggiarlo. Un altro esempio potrebbe essere quello di chi crea un falso account per un addio al celibato e il “festeggiato” riceva inviti e offerte per incontri a sfondo sessuale da centinaia di sconosciuti. Come specificato dalla Corte di Cassazione, tale finalità può emergere anche da una serie di indizi, tra cui l’età dell’autore, le proprie abitudini o aspirazioni.

Pensiamo al caso più eclatante, quello relativo alla creazione di falsi profili di personaggi famosi, dalla quale deriva un vantaggio dell’autore del falso profilo e – in modo speculare – un danno al vip di turno: immaginiamo, ad esempio, l’autore del fake che risponde in maniera ridicola ai messaggi dei fan o pubblica post imbarazzanti.

Stesso discorso per chi utilizza un account di posta elettronica falso per partecipare ad un’asta on-line, appropriandosi delle generalità di un terzo per ingannare gli altri partecipanti.

Falsi profili su Facebook: anche un nickname è reato

Non salva nemmeno usare un nickname, cioè un nome di fantasia in quanto anche gli pseudonimi utilizzati in rete possono produrre effetti reali nella sfera giuridica altrui. Per questo, quando non ci sono dubbi sulla riconducibilità del nickname ad una persona fisica, ciò permette di identificarla e considerarla responsabile penalmente.
Falsi profili su Facebook: chi e cosa si danneggia?

Ponendo in essere questo genere di condotte, quindi, si finisce per danneggiare la fede pubblica, che può essere vista come l’insieme dei rapporti economici e giuridici che stanno alla base della civile convivenza. Ma ad essere leso è anche il soggetto privato che viene ingannato in concreto: si parla, in “avvocatese”, di persona offesa dal reato, con tutti i diritti connessi.

Chiaramente, quando c’è di mezzo un falso profilo è fondamentale scoprire chi è che vi si nasconde dietro: a tal proposito, anche se la connessione avviene da un’utenza intestata a una società, si può risalire all’autore da vari indizi concreti, come i rapporti con la vittima e i motivi di risentimento personale.
Falsi profili su Facebook: si viola la privacy

Oltre al reato di diffamazione aggravata e di sostituzione di persona, sono configurabili anche la violenza privata e il trattamento illecito dei dati personali, con pene edittali che vanno da uno fino a quattro anni. Nel caso della violazione della privacy, se è commessa a mezzo internet o se i dati vengono diffusi, la reclusione va da 6 a 24 mesi. Se vengono diffusi dati sensibili la pena arriva fino a tre anni. Il reato in questione è procedibile d’ufficio, indipendentemente cioè da una richiesta apposita.

A ciò si aggiunge il sequestro preventivo del sito (cosiddetto oscuramento) se il reato è commesso a mezzo internet.

fonte: laleggepertutti.it

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