Dolce Vita, la partita “perfetta” della difesa: esigenze cautelari o inutilizzabilita’, attesa per i motivi

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AVELLINO- Perché l’ex sindaco Gianluca Festa ha ottenuto nella stessa giornata l’annullamento di ben due ordinanze di custodia cautelare (quella del 18 aprile e quella del 10 luglio) , addirittura anche con un ricorso per “saltum” che è certamente una delle impugnazioni che ha la soglia di accoglimento più bassa in Cassazione? La domanda, almeno fino al deposito delle motivazioni da parte dei giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione non ha ancora una risposta certa, molto probabile che entro un mese ci sarà chiarezza sulle ragioni del doppio annullamento .Quello che si profila è un doppio scenario. Il primo, più favorevole all’accusa nei confronti dell’ex primo cittadino e’ quello legato all’accoglimento dei motivi legati esclusivamente alle esigenze cautelari. I ricorsi principali e i nuovi motivi depositati dalla difesa, l’ avvocato Luigi Petrillo ed il cassazionista Dario Vannetiello, hanno ampiamente affrontato il tema delle esigenze cautelari. Ma intanto quella giocata dalla difesa in questo match decisivo in Cassazione sembra una partita “perfetta”. Decisive alcune scelte. Intanto il ricorso “per saltum” deciso dal penalista Luigi Petrillo e condiviso e firmato anche dal penalista Dario Vannetiello. Una bella sfida, visto che la percentuale di accoglimento era minima, ma fondamentalmente quella più importante è legata alla possibilità sollecitata ed ottenuta dai difensori di Gianluca Festa di fissare con urgenza l’udienza relativa al ricorso per saltum e di fissarlo nella medesima data in cui si discuteva il ricorso relativo al primo arresto del sindaco .Infatti , nel caso si fossero discussi separatamente ci sarebbe stata anche la possibilità che uno dei due accolto e l’altro bocciato o comunque avrebbero determinato la permanenza dell’ex sindaco in regime custodiale .Infine l’accoglimento della richiesta dell’avvocato Vannetiello di fissare con urgenza il procedimento relativo al ricorso per saltum in tempi record atteso che il ricorso di cui si tratta risulta depositato solo nel mese di luglio . Non è sicuro di poco conto, fatto salvo il lavoro portato avanti da marzo dal penalista Luigi Petrillo, anche la scelta di rafforzare il collegio difensivo con il penalista Dario Vannetiello, che solo negli ultimi giorni ha depositato ben tre distinti atti difensivi all’attenzione del Collegio della Suprema Corte, oltre a replicare alla memoria redatta di dal Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che aveva rassegnato le sue conclusioni chiedendo l’annullamento con rinvio solo di un capo di imputazione (quello di cui alll’ art 326 cp per la vicenda del concorso di vigile urbano ) e il rigetto dei ricorsi su tutti gli altri profili. Il profilo delle esigenze non avrebbe effetti sul processo che da qui a qualche settimana la Procura della Repubblica si prepara ad iniziare nei confronti di Festa e degli altri indagati coinvolti nelle vicende legate alle due misure cautelari. Ma occorre segnalare che qualora i Supremi Giudici avessero invece accolto le eccezioni sul tema della inutilizzabilita di tutte le intercettazioni , aspetto arato in particolare con i nuovi motivi redatti dal cassazionista Dario Vannetiello , tesi della difesa di Festa. In particolare (per quanto in nostra conoscenza) quelle contenute nei ” nuovi motivi ” depositati dall’avvocato Dario Vannetiello., ciò inciderebbe su quasi tutti i capi di imputazione .Il primo decreto di intercettazione, secondo il cassazionista , quello del 4 settembre 2023 sarebbe “abnorme” o quantomeno “illegittimo”,ed altrettanto illegittime sarebbero le attivita’ captate con il Trojan per le plurime ragioni rassegnate alla Suprema Corte , tra le quali la assenza di idonea motivazione per sovrapporre le intercettazioni ambientali audio video e telefoniche anche con lo strumento più invasivo del captatore informatico. Secondo quanto eccepito da Vannetiello nel primo dei tre atti difensivi , i cosiddetti nuovi “motivi” sottoposti alla Corte di Cassazione ci sarebbe un “vizio patologico” nelle intercettazioni autorizzate con decreto del 4 settembre.
In buona sostanza si tratta della violazione del principio della “domanda cautelare”, ovvero che il Gip non puo’ alllargare la richiesta fatta dal pm sulle intercettazioni. Secondo quanto prospettato dal difensore di Festa ad agosto 2023 il pm si è limitato a chiedere “l’intercettazione, per gg 15, anche in relazione alla tecnologia Volte, con sistema “positioning…” delle sole utenze telefoniche riportate nella richiesta”. Pero’ , senza una specifica istanza del pubblico ministero di disporre le intercettazioni ambientali negli uffici degli indagati e nelle relative autovetture, il Gip le avrebbe autorizzate. di ufficio in assenza di specifica è pertinente richiesta .
Per questo il decreto del 04.09.2023 sarebbe abnorme , per carenza di potere in astratto, atteso che l’ordinamento non prevede che il Gip possa disporre le intercettazioni non richieste d’ufficio”.Pur volendo escludere l’abnormità , la difesa che ritiene che “tale decreto è comunque illegittimo per violazione dell’art. 267, co. 1, c.p.p., con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali audio video nell’ufficio del Sindaco Festa e nell’autovettura Mercedes ai sensi dell’art. 271 c.p.p., perché estranee alla sopra esaminata richiesta del PM”. Questa vicenda renderebbe privi di elementi a carico buona parte delle contestazioni Per questo lo stesso Vannetiello ha sottolineato che le accuse non “reggono” alla luce delle sole emergenze investigative residue per inesistenza/povertà di quello che rimane espunte le intercettazioni. Inoltre ,Vannetiello ha sottolineato alla Suprema Corte che gli argomenti addotti dal dal Tribunale del Riesame di Napoli per rigettare le questioni giuridiche che furono sollevate dall’ avv Luigi Petrillo sono “argomentazioni di mero stile che determinano una ulteriore ragione di annullamento della decisione “.Nel ricorso si legge anche che per quanto concerne le intercettazioni con il trojan mancherebbe qualsivoglia valutazione, effettiva ed in concreto, sulla necessita’ di ricorrere ad uno strumento massimamente invasivo pure essendo già in atto intercettazioni ambientali audio video negli uffici comunali. Sul fronte delle esigenze cautelari del ricorso per “saltum” invece, spiccano alcuni motivi per cui non sarebbero giustificate le esigenze cautelari. In primis il fatto che da marzo 2024 (epoca di commissione del suddetto reato) fino alla data di adozione dell’ordinanza impugnata (luglio 2024), il Festa non ha posto in essere alcun comportamento inquinante tanto rileva pure sotto il profilo della mancanza di attualità del pericolo in esame . Infatti , non sono stati registrati contatti, men che meno per interposta persona, con soggetti ascoltati nelle indagini e/o con potenziali testimoni, pure se intranei agli uffici dell’ente avellinese”.

Il penalista Dario Vannetiello

Il penalista Luigi Petrillo