AVELLINO- I magistrati della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, hanno rigettato il ricorso della Procura di Avellino contro la decisione del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino che lo scorso ventuno giugno, aveva confermato quella del Gip Giulio Argenio relativamente al no al sequestro nei confronti di Rds. In aula anche il sostituto procuratore generale avrebbe chiesto il rigetto. Davanti ai giudici anche una memoria scritta dell’avvocato Viglione, legale della societa’. I giudici del Tribunale della Libertà avevano confermato la decisione assunta già nella misura di aprile dal Gip Giulio Argenio, che aveva rigettato le richieste del pm sul capo 4 della provvisoria contestazione, ovvero la presunta turbativa per la sponsorizzazione delle manifestazioni dell’ente e sul sequestro ad Rds, accogliendo anche le ragioni espresse dal legale della stessa Rds, l’avvocato Fabio Viglione del foro di Roma. Aveva infatti scritto il Gip Argenio, in merito al no alla richiesta della Procura:
l’accordo collusivo e fraudolento intercorso ……, ha certamente condizionato il procedimento amministrativo sotteso all’espressione della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione consentendo al Comune di affidare direttamente alle società riconducibili alla citata emittente radiofonica un servizio il cui importo avrebbe imposto il ricorso alla procedura negoziata. Tale collusione, tuttavia, non si è inserita in un segmento valutativo concorrenziale, atteso che dalle citate delibere a contrarre si evince che la scelta del contraente non era rimessa alla comparazione con altri operatori economici”. La conclusione era stata dunque che “Ne’ vale affermare che “la condotta perturbatrice ha quindi riguardato un procedimento amministrativo che sarebbe dovuto essere competitivo, volgendo sul piano finalistico ad inquinare il contenuto degli atti funzionalmente tipici, cioè esplicativi del modo con cui si è proceduto a selezionare i “concorrenti” atteso che, come sopra evidenziato, la condotta rilevante ai sensi dell’articolo 353 bis del Codice Penale, è solo quella che si inserisce in un segmento di tipo comparativo e non quella posta a monte e finalizzata a condizionare il carattere competitivo o meno della procedura di individuazione del contraente privato. Per le medesime ragioni non può configurarsi a carico della società Radio Dimensione Suono Spa l’illecito amministrativo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo numero 231/2001 andranno pertanto rigettate richieste di applicazione è Radio Dimensione Suono Spa la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.
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