Dolce Vita, il processo si fara’. Su reati e intercettazioni sara’ ancora battaglia

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AVELLINO- La domanda che tutti si stanno ponendo da questo pomeriggio, quando sono state depositate le motivazioni dei giudici della VI Sezione della Corte di Cassazione nei confronti dell’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa (scarcerato dalla Cassazione il 18 settembre scorso)  e’ sicuramente: ora che succede? Accompagnata magari anche da un classico: ha vinto Festa o la Procura?. Alla seconda domanda, trattandosi di un fatto giudiziario e non di una partita di pallone, non abbiamo nessuna risposta e non e’ appassionante stilare classifiche o stabilire l’aggiudicazione di un  round all’una o all’altra parte. Alla prima, invece, dopo il deposito delle due sentenze della Cassazione ora una risposta precisa ci puo’ essere.

IL PROCESSO

1- Il processo per i fatti relativi all’inchiesta “Dolce Vita” ci sara’.  I  prossimi passaggi, naufragata l’ipotesi del giudizio immediato sono quelli classici del giudizio ordinario. Gia’ nei  prossimi giorni potrebbe essere definito dalla Procura l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dopl di che terminata una fase di interrogatori a cui potrebbero chiedere di essere sottoposti gli indagati, la Procura dovra’ decidere nei confronti di chi esercitare l’azione penale e chiedere il rinvio a giudizio. Si tratta di un passaggio non scontato, visto che sulla decisione dei giudici della Suprema Corte aleggiava lo spettro di una presunta inutilizzabilita’ delle intercettazioni. I giudici della Sesta Sezione Penale non sono entrati nel merito dei motivi di inutilizzabilita’ e di vizio genetico delle intercettazioni, per cui si apre un altro capitolo, intanto comunque faranno parte della cosidetta “discovery” della chiusura delle indagini. In realta’ un passaggio che valuta le intercettazioni nella seconda sentenza c’e’ . Si tratta di un riferimento ad una sentenza delle Sezioni Unite. Scrivono i giudici, infatti: Va a tal riguardo ribadito che non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009 De brio, Rv. 244328)”. Quindi motivi manifesti di invalidita’ si deduce che non ne siano stati rinvenuti.  Cosi come una valutazione sul decreto asseritamente andato oltre le richieste dello stesso pm, quello che disponeva le ambientali audio-video nella stanza del sindaco, non e’ condizionato da un vizio genetico, perche’ in realta’ le richieste di intercettazioni erano due.
LE INTERCETTAZIONI
Quindi sulle intercettazioni il discorso e’ chiuso? Assolutamente no. Perche’ se fino all’udienza davanti al Gup del Tribunale di Avellino e nella chiusura delle indagini preliminari ci saranno anche le prove riferite alle intercettazioni audio-video realizzate da settembre a febbraio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dai militari dell’Aliquota di pg della Procura delle Fiamme Gialle, la questione della inutilizzabilita’ sara’ sicuramente riproposta davanti al Gup, nel caso passasse anche in quella sede, davanti al Tribunale, tra le eccezioni preliminari delle parti. E’ uno strascico che continuera’ ancora a lungo ad animare la dialettica processuale.
I REATI
Dopo la decisione della Cassazione si e’ formato un giudicato cautelare, che potrebbe pero’ non per forza determinare che le insussistenze sui reati di depistaggio, corruzione nell’esercizio delle funzioni ed induzione indebita e parzialmente anche per la rivelazione del segreto d’ufficio (riqualificata in una fattispecie meno grave) la Procura disponga uno stralcio. Come la difesa potra’ riproporre  le eccezioni di inutilizzabilita’ cosi’ i magistrati potranno chiedere il giudizio anche per questi reati. A cui si aggiungono il peculato per il computer (che non era tra i motivi di impugnazione) e il falso ideologico. Ma non va dimenticato che sugli episodi corruttivi comtestati nella seconda ordinanza, quella notificata a luglio, non c’e’ stata alcuna valutazione da parte dei giudici della Cassazione, visto che la scelta del ricorso per “saltum” ha imposto solo la valutazione su illegittimita’ delle intercettazioni ed esigenze cautelari. Quindi il quadro dei reati nel processo potrebbe restare inalterato. Anche qui sara’ decisiva l’udienza preliminare e la scelta del rito da parte degli indagati (per ora) che diventeranno imputati.