Gli epiteti usati dall’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa nei confronti del presidente dell’Ordine Degli Architetti Erminio Petecca costano caro alla ex fascia tricolore della citta’ capoluogo. Il Tribunale Civile di Avellino ha infatti riconosciuto la portata diffamatoria delle espressioni usate in una diretta social da Festa nei confronti del professionista relativamente alla vicenda della Dogana. Festa dovra’ risarcire il professionista con dodicimila euro piu’ quattromila di spese legali.
IL FATTO
L’architetto Erminio Petecca, difeso dall’avvocato Ermanno Salvatore, presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Avellino, aveva convenuto in giudizio Gianluca Festa, difeso dall’avvocato Angelo Maietta, all’epoca sindaco di Avellino, per chiedere che fosse riconosciuta la “natura diffamatoria della comunicazione a mezzo social del 24/05/2021, ore 21,00, sul canale social del convenuto”, inoltre di “condannare il convenuto (Festa) alla rimozione del video dal pprofilo Facebook; condannare il convenuto alla rifusione di spese e competenze del presente giudizio, ivi incluse quelle di mediazione”.
Nel corso della diretta Facebook come ricostruito dalla difesa di Petecca: “il dott. Festa informava la cittadinanza che l’Arch. Fuksas aveva inteso rinunziare all’incarico in precedenza ricevuto dal Comune di Avellino (per la sistemazione, recupero e ripristino dell’immobile denominato “dogana”) e che tale rinunzia fosse stata determinata dalle polemiche verificatesi nella comunità avellinese ed in particolare dall’opposizione manifestata dall’ordine degli architetti ed in particolare dal presidente arch. Petecca”. Per la difesa di Festa ” le espressioni utilizzate, quand’anche ritenutediffamatorie, sarebbero da considerarsi legittima manifestazione di critica”.
LA SENTENZA
Per il magistrato “quanto alla condotta illecita del dott. Festa è di tutta evidenza il carattere diffamatorio di espressioni chiaramente rivolte all’attore quali “sfessato”, “persone mediocri che provano frustrazione e non riescono ad ottenere grandi risultati lavorano affinchè gli altri non ci riescano”. Ugualmente diffamatorie sono poi le espresioni “di un presidente fetecchia” e “di un presidente patacca”, asseritamente attribuite a terze persone non indicate con la precisazione di non essere d’accordo su tali epiteti utilizzati in assonanza con il cognome dell’attore..Con tali espressioni il dott. Festa ha infatti fatto ricorso ad un mero espediente retorico, esplicitando espressioni offensive che, per quanto attribuite a terzi (ignoti) con la precisazione di non condividerle, non aveva nessun motivo di ripetere, in ragione del particolare effettodenigratorio delle stesse se non per malizioso intento diffamatorio.Non è poi condivisibile la difesa del convenuto laddove ritiene che le affermazioni incriminate siano da ricondursi al legittimo esercizio della critica e, quindi, scriminate ex artt. 51 c. p. e 21 Cost..La critica, infatti, per essere lecita deve essere continente. Non possono quindi ritenersi scriminate le espressione sopra ricordate (patacca, fetecchia ecc.) di chiaro ed evidente contenuto diffamatorio”.