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D.P.C.M. 10 aprile, indicazioni per gli operatori economici

Il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 97 dell’11.04.2020 – ha disposto, sull’intero territorio nazionale, la sospensione di tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle indicate negli allegati 1 (commercio al dettaglio), 2 (servizi alla persona) e 3 e nei commi 4 e 5 dell’articolo 2 (attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari).

Per l’esercizio di queste attività non deve essere inoltrata alcuna comunicazione alla Prefettura.

In relazione all’allegato 1 (commercio al dettaglio), il Presidente della Regione Campania ha disposto, con ordinanza n. 32 in data 12.04.2020, la sospensione del commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri, ad eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet e lo svolgimento del commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati limitatamente alle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8.00-14.00.

Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, anche:

le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3 al D.P.C.M. (modello 1);
le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (modello 1);
le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali (modello 1);
le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (modello 2);
le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale (modello 3).
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e di sanificazione ed è consentita, sempre previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (modello 4).

I modelli sono scaricabili sul sito della Prefettura www.prefettura.it/avellino e dovranno essere, una volta compilati, inviati esclusivamente all’indirizzo P.E.C. protocollo.prefav@pec.interno.it, avendo cura di inserire nell’oggetto comunicazione attività.

Le imprese/aziende/ditte che hanno già inviato la comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 non dovranno presentare altra comunicazione , salvo che non intendano estendere la propria attività a filiere che fanno riferimento a codici ATECO indicati nell’allegato 3 del D.P.C.M. 10.04.2020 precedentemente non previste.

Il Prefetto si avvale, ai fini del controllo delle comunicazioni, del supporto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Camera di Commercio e potrà disporre la sospensione delle attività, sentito il Presidente della Regione, laddove dovessero emergere discordanze o irregolarità rispetto alla normativa o a quanto dichiarato nella comunicazione.

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