Una nota dell’ANCI porta a conoscenza la delibera n. 6/AUT/2008 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, che ha adottato le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell’art. 3, commi 54-57, legge 244/2007 in materia di Regolamenti degli Enti locali per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza”. La Corte fornisce una serie di indicazioni relative a vari aspetti della normativa in oggetto. In particolare, per quanto riguarda gli effetti del controllo sul Regolamento per l’affidamento degli incarichi esterni (cfr. comma 57), la Corte chiarisce che “la trasmissione di regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e ad una eventuale pronuncia della Corte dei conti. In relazione alla natura dell’atto, il controllo della Corte (…) è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità…”. La Corte fa riferimento ai principi e all’iter procedurale definito dall’art. 1, comma 168, della legge n. 266/2005, secondo il quale le sezioni, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, adottano specifica pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive. La Corte chiarisce che, nell’ambito di tale esame, a parametro delle disposizioni regolamentari vanno assunti i limiti normativi di settore ed in particolare l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e l’art. 110 del d.lgs. n. 267/2000. Per quanto riguarda la tipologia di incarichi rientranti nel Regolamento, il comma 56 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008 sottopone alla dettagliata disciplina regolamentare, oltre che gli incarichi di “studio o di ricerca ovvero di consulenze”, anche quelli di “collaborazione”. In merito all’esatta delimitazione del concetto di incarico di studio, ricerca e consulenza, la Corte ribadisce quanto già chiarito con delib. n. 6 del 15 febbraio 2005, Corte dei Conti SS.RR. in sede di controllo. Particolarmente innovativa, invece, appare la delimitazione del concetto di incarico di collaborazione. La Corte chiarisce che gli incarichi di collaborazione attengono a due diverse finalità: – integrare gli organi di staff del Sindaco o degli Assessori: si tratta di incarichi affidati “intuitu personae” entro i limiti, anche di spesa, secondo i criteri e con le modalità previste nel Regolamento e comunque di durata corrispondente alla permanenza in carica del soggetto competente. Sono fuori da tale ambito gli incarichi ex art. 90 del TUEL, che, secondo la Corte, sono riconducibili esclusivamente al rapporto di lavoro di natura subordinata. – supportare l’attività degli ordinari uffici dell’Ente: tali incarichi sono affidati dal dirigente competente, nel rispetto dei principi di adeguata selezione, trasparenza , ecc. La Corte poi prosegue asserendo che è più complesso il discorso relativo all’esatta delimitazione delle “collaborazioni coordinate e continuative” (ex art. 409 n. 3 c.p.c.) e alla loro distinzione rispetto agli incarichi di collaborazione. Sembrerebbe tuttavia che tali incarichi si caratterizzino per l’alta professionalità, subordinata al requisito della “particolare e comprovata specializzazione universitaria” di cui al comma 76 dell’art. 3 della legge finanziaria per il 2008. La Corte poi chiarisce l’ambito di applicazione delle disposizioni regolamentari; in particolare la Corte ritiene che restano fuori dalle disposizioni in commento le materie regolate dal d. lgs. n. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”) che afferiscono al concetto di appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato, resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale. Per quanto riguarda, poi, gli incarichi conferiti agli Avvocati esterni all’Amministrazione, la Corte distingue l’ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, ossia di un parere legale, che certamente va inserita nel Regolamento, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale che, invece “esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria per il 2008 sopra indicata”, e che andrebbe ricondotta nell’ambito dell’appalto di servizi.