Clan Partenio, la Procura Generale: confermate le condanne di primo grado

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2013

La conferma delle condanne inflitte in primo grado ad eccezione di due posizioni definite con il Concordato. Questa la richiesta del Sostituto procuratore generale di Napoli davanti ai magistrati della Terza Corte di Appello di Napoli, presidente Elena Conte, dove stamattina e’iniziato il processo di secondo grado al “Nuovo Clan Partenio”. Una discussione tecnica, come per la maggior parte dei rilievi posti nei motivi della difesa. A partire dalla inutilizzabilita’ di atti ed intercettazioni. Per il sostituto Pg l’ordinanza del Triibunale di Avellino che già in istruttoria aveva rigettato l’eccezione: “La motivazione credo che sia assolutamente sostenibile e avallabile da questo pubblico ministero”. Il sostituto procuratore generale ha argomentato sulla “Lista testi non depositata in modo rituale. La lista testi in maniera diversa per giurisprudenza pacifica non e’ assolutamente non utilizzabile o nulla se la parte ha contezza che è giunta ed ha usato un mezzo idoneo di cui si è assicurata la effettiva consegna del documento”. Le difese avevano contestato il deposito cartaceo in luogo di quello via pec. Un passaggio solo sul merito solo per ricordare come “La ricostruzione dell’ istruttoria dibattimentale delle fattispecie criminose e’ fondata dal compendio delle intercettazioni telefoniche ricostruite anche dai testi del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Avellino. Ricostruita con acquisizione documentale e appostamenti ma anche attraverso altre attività, ambientali”. Per la Procura Generale “l’operatività ed esistenza del clan” e’ stata gia’ rilevata dalla sentenza “emessa dal Gup e riformata solo quod penam nel 2022”.

LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

La relazione della presidente Conte ha elencato i punti comuni a molti rei motivi delle difese. Eccezione inammissibilità della lista testi trasmessa dal pm perché autorizzata via pec e non con un deposito in cancelleria Inutilizzabilita’ delle intercettazioni seguenti a quella delle indagini di un anno, in quanto non era stata disposta la proroga. Rilevando pero’ che si trovava di fronte ad un reato associativo a contestazione aperta non sarebbe necessaria la proroga. Le difese hanno sottolineato che anche per i reati associativi ci sono recenti pronunciamenti della Cassazione che impongono le proroghe. Improcedibilità perché il decreto di archiviazione nei confronti di Galdieri non e’ stato seguito da riapertura delle indagini per cui non sarebbe procedibile insussistenza di una associazione camorristica perché ne mancano i tratti salienti. Al più un associazione a delinquere dedita ai reati di usura. Elemento a sostegno dell insussistenza del clan anche la mancata partecipazione alle aste. Insussistanza associazione Armata per l’ assenza di connessione tra i sequestri e il presunto gruppo. La Corte ha acquisito anche, come chiesto dal penalista Gaetano Aufiero l’ordinanza di remissione del processo Aste Ok, nell’ambito di una rinnovazione istruttoria dibattimentale. Ma non anche i verbali. Il penalista aveva sottolineato la necessità di acquisire ordinanza tribunale di Avellino del 27 aprile 2024 e alla sentenza della Cassazione del 12 luglio 2024 tutti i verbali dibattimentali relativi al processo parallelo, cosidetto delle aste, conclusosi con l’ ordinanza menzionata. Tale acquisizione secondo il difensore e’ indispensabile per la posizione di Galdieri Nicola, atteso che la condotta associativa riguardante il periodo successivo al dicembre del 2018 (escluso metodo dall archiviazione della posizione dell’imputato) riguarda proprio la sua partecipazione agli illeciti riguardanti
In aula si torna il 29 ottobre. Le parti civili, il penalista Luigi Petrillo per il Comune di Avellino e il penalista Nello Pizza per quello di Mercogliano, hanno depositato le loro conclusioni scritte.

Aerre