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Pignataro: “Per la Cassazione è valido il riconoscimento dell’imputato tramite immagini di videosorveglianza”

Molto spesso vengono i cittadini che hanno subito un furto o un danno, se sono valide le immagini della videosorveglianza ai fini investigativi e soprattutto il loro valore di fronte all’autorità giudiziaria. Su questo, la Cassazione penale si è espressa in maniera chiara su tale interrogativo: “Si può considerare valido il riconoscimento dell’imputato tramite le immagini della videosorveglianza, sulla base dei tratti somatici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all’altezza?” A dirimere ogni dubbio sul punto è arrivata dalla Seconda Sezione della Cassazione penale con lamsentenza 27 giugno 2019, n. 42041 cosi come spiega il dott. Salvatore Pignataro Presidente regionale dell’Associazione Criminologi per l’Investigazione e la
sicurezza, esperto di tecniche investigative e intelligence forense. Secondo la Corte, il riconoscimento dell’imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Quanto alla natura dei file video che riproducono le videoriprese effettuate per mezzo di impianti di videosorveglianza posti a tutela di uffici pubblici, essi risultano essere dei documenti la cui acquisizione è regolamentata dall’art. 234 c.p.p.. Pertanto – continua Pignataro – i problemi connessi all’eventuale non genuinità di tali documenti sono estranei al tema dell’utilizzabilità o meno degli stessi, dovendosi invece accertare se essi siano stati, se del caso, manipolati, evenienza comune alla corrispondente acquisizione di documenti
in formato analogico o cartaceo (Cass. Pen. 20 dicembre 2018, n. 15838). Da considerare che nel nostro codice di procedura penale i gravi indizi di colpevolezza costituiscono quei presupposti necessari, in presenza dei quali l’organo giurisdizionale può emettere una misura cautelare, e vanno valutati dal giudice attraverso quello che viene definito un “giudizio allo stato degli atti”, cioè mediante una valutazione di quelle risultanze che siano esistenti al momento della valutazione stessa e dell’emissione (eventuale) della misura cautelare.” –cosi conclude Salvatore Pignataro componente del settore scientifico Scienze Investigative dell’Accademia Italiana di Scienze Forensi
guidata dall’ex Comandante del Ris di Parma il Generale dei Carabinieri Luciano Garofano.

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