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Candidato testimone di nozze del commissario d’esame: ecco i motivi della condanna

AVELLINO- Commissario di esame e candidato per un posto di primario al Moscati di Avellino (concorso svolto nel 2018) erano stati condannati a dicembre scorso dal giudice monocratico del Tribunale di Avellino a tre mesi (con pena sospesa e non menzione nel casellario) per falso in atto pubblico commesso da privato (il viceprocuratore Carmela Angiuoli aveva invocato una condanna ad un anno), perché il commissario di esame, di cui il candidato era stato testimone di nozze, non avrebbe indicato nella documentazione relativa alle cause di incompatibilitaà per assumere l’incarico, la circostanza del legame con il candidato, per cui avrebbe dovuto astenersi.

Dalle motivazioni della sentenza depositate alcuni giorni fa dal giudice monocratico Gilda Zarrella e già impugnate dai difensori dei due medici (gli avvocati Benedetto Vittorio De Maio e Fernando Taccone) emerge che ai fini della condanna non è bastata, come sostenuto anche dalle difese, la sola circostanza che il componente della Commissione avesse avuto come testimone di nozze il candidato. Lo ha scritto lo stesso giudice nelle dodici pagine del verdetto:

“che l’aver il Fiorani Brenno assunto il ruolo di testimone alle nozze del Luzi Giampaolo non è circostanza che di per sé sola ascrive alla condotta degli imputati il disvalore penale relativo al contestato reato di cui all’art.483 c.p.La suddetta circostanza è da valutarsi unitamente ad altri profili fattuali che di seguito si esporranno, dando forma ad un quadro di dati probatori che induce fondatamente a ritenere ricorrente, nel caso de quo, l’incompatibilità del Luzi ai sensi degli art.51 e 52 c.p.c. a ricoprire il ruolo di componente della commissione. esaminatrice per lo svolgimento del concorso pubblico in oggetto”.

IL FATTO
Il processo nasce dalla denuncia sporta da uno dei candidati, all’epoca dei fatti alla guida del Reparto di Cardiochirurgia del Moscati, il dottore Franco Triumbari, costituito in giudizio e assistito dall’avvocato Aniello Quatrano del foro di Nola, che aveva ricevuto nell’agosto del 2019 un plico a casa dove vi era contenuto il certificato di matrimonio del dottore Luzi Giampaolo, che attestava come tra i testimoni di nozze vi fosse proprio il dottore Brenno Fiorani. Una circostanza su cui la Procura aveva successivamente svolto accertamenti sia tecnici, con i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino che si erano occupati dei tabulati telefonici che delle Fiamme Gialle della Sezione di Pg della Procura, che avevano eseguito tutti gli altri accertamenti.

A fondare la decisione ci sono infatti in particolare le testimonianze rese dai testi di P.G., sia la Sezione della Gdf presso la Procura di Avellino che il Comando Provinciale dei Carabinieri che riferivano in merito alle attività investigative svolte nel corso delle indagini, sulle dichiarazioni dibattimentali di Triumbari Franco, oltre che sulla documentazione ritualmente acquisita in giudizio. La difesa, anche evidenziando come i rapporti fossero sporadici e i contatti limitati ad auguri per le festività o condoglianze, che i testimoni di nozze erano stati scelti a caso dal Luzi tra i colleghi che erano in turno di riposo quel giorno e che non c’era stata mai conoscenza prima delle nozze e nessun rapporto anche tra la stessa sposa e i testimoni, avevano escluso la sussistenza di un rapporto di commensabilita’ tra i due medici. Una valutazione non condivisa dal giudice, che riferendosi al quadro dei dati fattuali acquisiti all’esito del dibattimento, li ha così sintetizzati. Per cui al netto della circostanza del testimone di nozze sarebbero emersi altri dati:

“il Luzi (componente della commissione) e il Fiorani Brenno (candidato) avevano lavorato insieme per più di otto anni (dal 2009 al 2018) e, proprio nel corso di tale periodo, era stato contratto il matrimonio del Luzi Giampaolo (nel 2014) ed il Fiorani Brenno era stato testimone di nozze”, questo il primo dato. Che però è stato seguito da altri elementi utili: ” a spiegare -scrive il giudice- l’intensità del rapporto personale tra i due vale considerare che, nel corso del lavoro presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, il dr. Luzi era stato Dirigente medico di primo livello presso al Divisione di Cardiochirurgia nel periodo dal 28 luglio 1999 al 16 luglio 2017, data in cui poi assumeva l’incarico presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, mentre il dott.Fiorani aveva prestato lo stesso incarico di Dirigente medico di primo livello presso al stessa divisione di Cardiochirurgia del San Camillo Forlanini dal 3 luglio 2009 al primo otobre 2019, data in cui poi iniziava alavorare da Avellino all’Ospedale Moscati; da fonti aperte sul sito web emergeva che il Luzi ed il Fiorani avevano redatto pubblicazioni mediche insieme ed avevano partecipato insieme a congressi; dai tabulati relefonici relativi al periodo 13 luglio 2018 – 25 maggio 2019, acquisiti dal Comando Provinciale Carabinieri si evincevano 22 contatti telefonici ed in particolare un contatto avveniva proprio in data 14 gennaio 2019, ossia nella giornata in cui c’era stata la delibera e la nomina del Fiorani (risultato vincitore del concorso) risultando così dimostrato che quest’ultimo contattava il Luzi subito dopo la conclusione della selezione”.

Per cui “alla luce di quanto accertato ni dibattimento, nel caso di specie li motivo di astensione è certamente ravvisabile, essendo emersa al piena prova che il membro della commissione Luzi Giampaolo avesse con li candidato Fiorani stabilità di contatti edi rapporti, di tale intensità/continuità -cd. commensalità abituale – da far dubitare della sua imparzialità e serenità di giudizio essendo quest’ultimo il suo testimone di nozze
deve senz’altro affermarsi la responsabilità penale degli imputati Luzi Giampaolo e Fiorani Brenno per il reato a loro in concorso ascritto”. Ora bisognerà attendere il processo di secondo grado.

LA DIFESA: NESSUNA PROVA SU FIORANI
Proprio per quanto riguarda il processo di secondo grado, la difesa del primario Fiorani, condannato in concorso come istigatore, tra i vari motivi di impugnazione del verdetto di primo grado ha censurato anche la contetestazione di istigatore del Luzi. In particolare la circostanza che non si possa giungere alla prova che c’è stata istigazione. “Invero la condotta dell’istigatore- ha scritto nel suo ricorso l’avvocato Benedetto Vittorio De Maio- sul piano logico prima ancora che su quello giuridico, deve precedere la condotta del soggetto istigato, per cui, ai finidell’accertamento del suo ruolo di concorrente/istigatore, sarebbe stato necessario ricercare condotte riconducibili al Fiorani risalenti al tempo precedente (o tutt’al più coevo) rispetto alla dichiarazione asseritamente falsa resa dal Luzi l’11 giugno 2018.Come è già stato evidenziato, il primo giudice, ancorché non avesse individuato alcuna condotta riconducibile al Fiorani in tale lasso temporale (precedente o coevo alla data dell’11 giugno 2018), ha tuttavia ritenuto “certamente integrata la realizzazione concorsuale … giacché il Fiorani senza dubbio agiva con piena consapevolezza della presenza del Luzi nella commissione esaminatrice che avrebbe valutato la sua posizione di candidato con annessa possibilità di essere favorito in virtù del rapporto personale tra i due”.

E sul percorso che ha portato alla condanna ha anche aggiunto: “In disparte la scarsa intellegibilità del percorso motivazionale offerto dal giudice a quo (l’unico dedicato al ruolo dell’appellante), il quale sembra aver tratto la prova del concorso nel reato del Fiorani nel fatto che abbia partecipato a distanza di qualche mese alla selezione concorsuale (!), sembra di comprendere che venga affermato che un soggetto, con la propria condotta successiva nel tempo, possa concorrere nel reato istantaneo già consumato commesso in precedenza da un altro soggetto.Una tale affermazione è inaccettabile. Dall’istruttoria dibattimentale era infatti emerso che, oltre alla presenza del Fiorani quale testimone al matrimonio del Luzi in data 25 ottobre 2014 (epoca alla quale non può farsi certo risalire la condotta istigatrice per il semplice fatto che a quell’epoca il bando di concorso per primario del reparto di cardiochirurgia del nosocomio avellinese era ancora in mente Dei), la prima “comparsa sulla scena” del Fiorani andava individuata in una telefonata (dal contenuto ignoto) inoltratagli dal Luzi in data 13 luglio 2018…… cioè dopo più di un mese dalla commissione del reato”

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