Campagna elettorale, la Prefettura detta le regole

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Avellino – Una serena e civile campagna elettorale nel rispetto delle regole e della dialettica: è il monito lanciato dalla Prefettura di Avellino che oggi ha incontrato i rappresentanti dei partiti in lizza per le Politiche e le Amministrative del 13 e 14 aprile.
Pochi preamboli per richiamare l’attenzione generale sull’osservanza della normativa inerente la campagna elettorale “da condurre nel rispetto della dialettica e del principio della parità di trattamento onde evitare che ogni forma di propaganda vada a discapito dei partiti che dispongono di mezzi economici poco ingenti”.
Ad illustrare il tutto la dott.ssa Tizzano al tavolo con gli esponenti delle forze dell’ordine e i rappresentanti dell’Ufficio territoriale di Governo.
La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle leggi del 4 aprile 1956, n. 212 – “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; 24 aprile 1975, n. 130 – “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”; 10 dicembre 1993, n. 515 – “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”; 22 febbraio 2000, n. 28 – “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.

Queste le disposizioni dettate dalla Prefettura di Avellino:
1 – Garantire il più ampio rispetto della libertà di parola e di propaganda a tutti i partiti;
2 – I comizi avranno inizio la mattina non prima delle ore 9.00 e cesseranno la sera non dopo le 23.30; nei giorni di sabato, in quelli festivi ed in quelli dell’ultima settimana precedente le consultazioni, i comizi potranno terminare alle ore 24.00.
3 – La durata massima dei comizi, per il caso che subito dopo debba esserne tenuto altro, è stabilita in un’ora, ad eccezione di quelli tenuti dai segretari e dai rappresentanti nazionali di partito per i quali la durata del comizio può essere prolungata fino ad un’ora e trenta minuti, a richiesta degli interessati con esclusione dell’ultimo giorno utile della campagna elettorale. Quest’ultima facoltà è riconosciuta anche ai rappresentanti delle liste e dei gruppi che partecipano direttamente alle elezioni.
4 – Tra la fine di un comizio e l’inizio del successivo dovrà intercorrere un intervallo di 15 minuti; nell’ultima settimana della campagna elettorale tale intervallo sarà ridotto a 10 minuti.
5 – Non si dovranno richiedere né concedere contraddittori se non in locali chiusi e previa intesa tra i partiti cui gli oratori appartengono.
6 – Nel caso che un comizio non potesse aver luogo per motivi di forza maggiore o per altro grave impedimento all’ora preventivamente stabilita, esso potrà essere tenuto dopo che avranno avuto termine tutti i comizi fissati per il medesimo giorno, a meno che l’oratore scelga altra località funzionale non contigua, o iniziando qualche tempo dopo il previsto, concluda entro l’ora già fissata in precedenza; ciò ad evitare che tutti i comizi subiscano spostamenti di orario.
7 – Al fine di disciplinare l’ordine e la successione dei vari partiti e gruppi politici è necessario – benché non vi sia obbligo in periodo elettorale – dare tempestiva notizia dei pubblici comizi, per il Capoluogo all’Ufficio di Gabinetto della Questura ed al Sottoufficiale di servizio, ai Commissariati di Polizia distaccati, ove esistano, ed ai Comandi delle Stazioni Carabinieri per gli altri comuni della provincia. I comizi dovranno essere preavvisati almeno quattro giorni prima della data fissata, comprendendo in detti 4 giorni sia quello della prenotazione che quello del comizio. Le prenotazioni dovranno essere effettuate dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. Tali termini non avranno alcun valore se la località e l’ora richieste risultano libere.
Al fine di evitare lamentele ed equivoci i vari rappresentanti di partiti e dei gruppi politici potranno presentarsi alla Questura, al Commissariato di Polizia o al Comando Stazione Carabinieri, con l’avviso scritto di comizio, in duplice copia, delle quali una sarà restituita vistata e datata dopo aver apportato eventuali variazioni in dipendenza di altri comizi preavvisati.
Anche per i comizi che si terranno nei comuni della provincia, che abbiano notevole importanza per la personalità dell’oratore o per il centro in cui sono tenuti, dovrà essere data comunicazione alla Questura a cura dei segretari o dei responsabili dei partiti o dei gruppi politici interessati.
Sono escluse le prenotazioni di comizi effettuate a mezzo telefono o telegrafo. Le eventuali cessioni e scambi di orari dei comizi dovranno essere tempestivamente comunicati all’Autorità di Polizia o ai Carabinieri. I partiti e i gruppi politici si impegnano a non utilizzare piazze contigue negli stessi orari.
Gli orari dei comizi e le località dove si svolgeranno nell’ultimo giorno consentito (venerdì 11 aprile) saranno fissati mediante sorteggio da effettuare il 10 aprile alle 12.00 presso l’Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Avellino per il Comune Capoluogo, presso i Commissariati di Polizia e le Stazioni Carabinieri per gli altri comuni. Allo scopo di consentire dell’ultimo giorno la tenuta dei comizi da parte di tutti i partiti e raggruppamenti politici, gli orari saranno proporzionalmente ridotti in relazione al numero degli oratori che richiederanno di parlare.

Per quanto riguarda il comune capoluogo viene stabilito che nell’ultimo giorno i comizi avranno luogo soltanto in via Verdi, via De Conciliis, Piazza Aldo Moro che saranno sorteggiate nell’ordine come avvenuto in passato.
Per le riunioni in locali di pubblico spettacolo i gestori di tali esercizi dovranno dare preavviso almeno tre giorni prima al Questore, per il Comune capoluogo, ai Commissariati ed ai Comandi Stazione Carabinieri per i restanti comuni.
L’Autorità di Polizia – Questura, Commissariati, Comandi Carabinieri – dovrà dare preventiva comunicazione al sindaco dell’ora e del luogo del comizio.

8 – Non potranno essere organizzati cortei, né cortei motorizzati né fiaccolate con torce e giornali avvolti e altri mezzi pericolosi per la pubblica incolumità; sarà consentito che oratori di particolare rilievo vengano rilevati prima del comizio all’ingresso dell’abitato o delle sedi dei partiti o dei raggruppamenti politici ed accompagnati dopo il comizio da limitati gruppi di aderenti o simpatizzanti dandone preavviso anche verbale al Dirigente del servizio d’ordine.
Sarà comunque evitato che in tale circostanza siano portate bandiere, labari, cartelloni ed altre insegne e che tali limitati gruppi siano accompagnati da musica o fanfara lungo le vie.
9 – L’uso degli altoparlanti rimane disciplinato dalle disposizioni di legge vigenti in materia; in deroga a tali disposizioni gli altoparlanti stessi potranno essere utilizzati esclusivamente come mezzo di amplificazione della voce degli oratori.
È vietato usare per la propaganda elettorale altoparlanti montati su automezzi circolanti mentre sarà possibile l’uso di detti altoparlanti esclusivamente come amplificatori della voce durante i comizi in località ove non sia possibile sistemare l’impianto di amplificazione. È vietato l’uso di altoparlanti nei pressi di ospedali e luoghi di cura.
È vietato il transito di mezzi mobili in movimento annuncianti l’ora ed il luogo di comizi elettorali in prossimità di piazze, strade o locali dove sono in corso altri comizi elettorali.
L’annuncio dei comizi a mezzo di altoparlanti su mezzi mobili è consentito dalle ore 9 alle 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente ed è subordinato all’autorizzazione del sindaco e del Prefetto se la propaganda interessa il territorio di più comuni.
10 – E’ vietata la distribuzione di volantini a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.
11 – E’ vietato tenere comizi in località prossime a scuole, convitti, caserme, ospedali e luoghi di cura.
12 – La chiusura della campagna elettorale è fissata per le ore 24 di venerdì 11 aprile.
13 – Sono vietate nei giorni stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali, murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale.
Tale divieto non riguarda la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
14 – E’ vietata ogni forma di propaganda nei giorni della votazione nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle Sezioni Elettorali.
15 – Si ritiene opportuno avvertire che i festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale.
16 – La propaganda elettorale, mediante affissione, sarà svolta nei limiti e con la più scrupolosa osservanza delle relative norme e delle istruzioni ministeriale nonché di quelle emanate dalla Prefettura.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di iscritti, stampa, fotostampa, radio, tv, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione devono indicare il nome del committente responsabile.

Le spese sostenute dai comuni per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni di murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile.
Inoltre i giornali, i tipografi, le stazioni radio e televisive e chiunque sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo do propaganda elettorale sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda ovvero dai singoli candidati o loro mandatari.

17 – La propaganda elettorale radiotelevisiva ed a mezzo stampa sarà svolta nel rispetto delle vigenti disposizioni dell’Autorità per le garanzie sulle comunicazioni.
18 – Gli organi di Polizia, nel quadro dei dispositivi di controllo del territorio, dovranno svolgere ogni possibile attività preventiva finalizzata ad evitare affissioni fuori degli spazi consentiti e scritte abusive soprattutto in danno del patrimonio artistico e archeologico, procedendo nei confronti dei responsabili di detti abusi ed illegalità.
19 – Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e degli orientamenti politici degli elettori a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni e cioè da sabato 29 marzo.

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