QUINDICI- Arriverà nelle prossime ore la decisione dei giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli nei confronti di Salvatore Graziano, figlio del defunto boss Arturo, condannato in abbreviato nell’ambito del processo nato dall’inchiesta di Antimafia e Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino per il concorso in una delle estorsioni messe in campo subito dopo la scarcerazione avvenuta nel 2018 nell’ambito di quello che viene definito dagli inquirenti il “Nuovo Clan Graziano”. Un processo di Appello bis per Graziano, dopo che il suo difensore aveva ottenuto dai magistrati della Cassazione l’annullamento della condanna e il rinvio ad un nuovo processo. In aula il sostituto procuratore generale ha chiesto l’assoluzione con formula dubitativa. La difesa, il penalista Raffaele Bizzarro, l’assoluzione piena di Graziano. Lo stesso Salvatore Graziano, resta a processo (a piede libero) per associazione a delinquere davanti ai giudici del Tribunale di Avellino.
LA VICENDA GIUDIZIARIA
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 2 maggio 2022, aveva confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 15 marzo 2021 che aveva condannato Graziano Fiore, Graziano Salvatore e Mazzocchi Antonio per una serie di distinte ipotesi di estorsione tentata e consumata aggravata ex art. 416 bis nonché, il solo Mazzocchi, anche di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi. I magistrati della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione avevano però annullato con rinvio la sentenza nei confronti della sola posizione di Graziano Salvatore, difeso dal penalista Raffaele Bizzarro. Cosa avevano scritto in merito a Salvatore Graziano i giudici della Cassazione? Per i magistrati della Suprema Corte : “Fondato è invece il ricorso avanzato nell’interesse di Graziano Salvatore; ed invero quanto al coinvolgimento nello stesso nel secondo episodio estorsivo, la corte di appello ha evidenziato per detto imputato quegli elementi (una conversazione con…) sulla base dei quali ritenerne il concorso punibile limitandosi a richiamare le osservazioni svolte per il congiunto Graziano Fiore, nei cui confronti però, il materiale probatorio appare di consistenza del tutto differente come già precedentemente esposto. Tale conclusione si collega poi alle affermazioni svolte dal giudice di primo grado a pag. 32 della sentenza ove si sottolinea l’unico elemento ricavato dalle intercettazioni dal quale risulta che il…., soggetto che, per conto della cosca aveva contattato il capo cantiere della impresa, tale ….., aveva convocato anche Graziano Salvatore per l’incontro ove doveva essere stabilito l’importo da versare a titolo di estorsione; orbene a fronte di tale convocazione da parte del…, nella ricostruzione dei giudici di merito, non è seguita la personale partecipazione di Graziano Salvatore al colloquio con il … nel quale sarebbe stato pattuito l’importo dell’estorsione né le sentenze di primo e secondo grado espongono di ulteriori incontri tra il ricorrente, il … o la vittima, sicchè tale limitata comunicazione non seguita da alcuna adesione al programma criminoso non manifesta il coinvolgimento dello stesso Graziano Salvatore nel proposito estorsivo. Manca pertanto, dalla ricostruzione conforme dei giudici di merito, l’individuazione di una condotta del predetto ricorrente tale da poterla fare qualificare come contributo concreto, materiale o morale, alla realizzazione dell’estorsione non potendosi tale dato ricavarsi dalla comunicazione di un appuntamento con un esponente della ditta della vittima cui non seguiva però alcuna adesione da parte del Graziano Salvatore. Sarà pertanto cura del giudice di rinvio ricercare, nel coacervo del materiale probatorio, ulteriori elementi, ove sussistenti, dai quali risulti che il Graziano Salvatore ebbe effettivamente a partecipare alla programmazione dell’estorsione di cui al capo n.3 nella fase ideativa ovvero a fornire altro contributo concreto alla fase esecutiva della stessa, eventualmente fornendo una differente e più precisa ricostruzione dei fatti”.