Manutenzione obbligatoria delle caldaie murali: quando è necessario farla e chi deve occuparsene?
L’autunno è già arrivato e a breve le temperature inizieranno ad abbassarsi notevolmente. In molti vogliono prepararsi adeguatamente all’arrivo della stagione invernale assicurandosi di fare il possibile per tenere la propria casa al caldo evitando di far “lievitare” le bollette e cercando di contenere gli sprechi. Tra le tante cose che a cui si deve pensare se si vuole essere davvero sicuri di risparmiare sul consumo energetico ed evitare così di avere brutte sorprese sulle bollette c’è la manutenzione delle caldaie murali domestiche. È importante capire chi è il responsabile della pulizia e manutenzione della caldaia tra proprietari di casa e inquilini e ogni quanto tempo è necessario occuparsene.
A chi spetta la manutenzione della caldaia?
La prima cosa da sapere riguardo alla manutenzione delle caldaie è che c’è una differenza sostanziale tra manutenzione ordinaria e riparazioni straordinarie e le responsabilità nei due casi sono diverse. Quando si parla di manutenzione ordinaria si fa riferimento al controllo delle parti della caldaia più di frequente soggette ad usura come ugelli gas, ventilatori, camera di combustione, pressostati, elettrodi e guarnizioni di tenuta.
La manutenzione tecnica ordinaria spetta a colui che vive dentro l’appartamento in cui è collocata la caldaia, quindi il proprietario stesso o gli inquilini che affittano l’appartamento, lo stesso vale per l’eventuale sostituzione delle componenti soggette ad usura, il pagamento della tassa ASL, la certificazione di conformità che è d’obbligo per legge e così anche tutti gli altri adempimenti previsti dal libretto.
A carico del solo proprietario di casa sono invece le spese legate al rifacimento vero e proprio dell’impianto così come le spese relative all’eventuale ristrutturazione. È responsabilità del locatore pagare per la ristrutturazione nel caso in cui la rottura della caldaia o di alcune componenti sia accidentale, dovuta al logorio o ad un impianto troppo vecchio. Sono a suo carico anche le spese di adeguamento per legge dell’impianto. Il discorso cambia nel caso in cui la rottura della caldaia o di alcune sue componenti sia dovuta a negligenza dell’inquilino per mancata manutenzione ordinaria della caldaia o sia comunque responsabilità diretta o indiretta dell’inquilino, in quel caso spetta a lui farsi carico delle spese di riparazione. (In questi casi è sempre una buona idea mettere per iscritto fin da subito, ossia al momento della stipula del contratto di affitto, le rispettive responsabilità riguardo a manutenzione e pulizia degli impianti). Una volta chiarite le diverse responsabilità, è tempo di capire ogni quanto tempo va eseguita la manutenzione. La manutenzione dell’impianto è garanzia efficacia delle sue prestazioni, per questo è importante effettuare delle operazioni di mantenimento che siano, per quanto possibile, regolari. La manutenzione è obbligatoria, va eseguita rispettando i tempi e i modi indicati nel libretto di istruzioni fornito dal manutentore poiché dipende dal modello.
Il controllo dei fumi di combustibile e dell’efficacia energetica della caldaia hanno una cadenza diversa in base alle legislazioni legate al DLgs 192/05 e s.m.i. fino al DPR 74/2013, ed eventuali regolamentazioni locali (di solito regionali). Di regola i controlli variano in base alla potenza termica e vanno da una volta all’anno, per le caldaie con potenza termica oltre i 100 kW, alimentate a combustibile liquido o solido, a ogni quattro anni, invece, per le caldaie alimentate a gas, metano o GPL, con potenza termica sotto i 100 kW. Se le scadenze non vengono rispettate, si può incorrere in sanzioni pecuniarie poiché ogni caldaia può essere fatta oggetto di controllo a campione da parte dell’ufficio preposto dal comune di appartenenza che, per ogni impianto, verifica che il libretto sul quale devono essere periodicamente riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sia in regola. Gli interventi, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente effettuati da tecnici abilitati, in accordo con la legge 46/90 e il successivo Decreto Ministeriale 37/2008.
Una volta terminati gli interventi di controllo, il tecnico è tenuto a compilare i documenti con la descrizione delle operazioni effettuate e a rilasciare regolare fattura, la quale va poi conservata insieme al resto della documentazione degli impianti. In caso di smarrimento del libretto è necessario effettuare una chiamata al tecnico competente che si occupa della manutenzione, il quale provvederà ad emettere un nuovo libretto, il quale però, non costituirà la sostituzione del libretto precedente. Ciò significa che il nuovo libretto non potrà tenere traccia degli interventi che sono già stati eseguiti in precedenza e che di conseguenza c’è il rischio di incorrere lo stesso in sanzioni pecuniarie. Tra le principali operazioni di mantenimento e controllo ci sono: la prova di tiraggio della canna fumaria, la regolazione del funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione, la pulizia del bruciatore, la verifica di assenza di perdite d’acqua così come del corretto funzionamento dei dispositivi di comando, regolazione e sicurezza ed infine che non siano presenti oggetti che ostacoli il regolare deflusso dei residui della combustione, ossia che la presa d’aria non sia ostruita.
In definitiva, tutte queste operazioni di pulizia regolare della caldaia, specie nei mesi invernali, garantirà una maggiore durata della caldaia stessa, una maggiore efficienza nelle prestazioni , un aumento del risparmio energetico e di conseguenza anche minori consumi.