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Rapporti con le tifoserie: pugno duro della Figc per i confronti tra calciatori e curve

Avellino Pescara

Con l’informativa pubblicata dall’U.S. Avellino sul proprio sito ufficiale, l’Associazione Italiana Calciatori ha messo in risalto l’inasprimento delle sanzioni in materia di rapporti con le tifoserie a carico dei tesserati delle varie società professionistiche disposto al termine della scorsa stagione dalla Figc, che ha integrato la normativa esistente. Nella fattispecie, la Federazione ha approvato la modifica di due articoli, (art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva, e art. 72 NOIF), che prevedono disposizioni attinenti i rapporti con le tifoserie organizzate.

Per quel che riguarda la prima modifica (art. 12 NOIF), allo scopo di vietare l’adozione di comportamenti suggeriti e/o imposti dai sostenitori, le nuove norme dispongono quanto segue:

“Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento della loro attività,costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana. Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal delegato della società a rapporti con la tifoseria. In caso di violazione dei divieti sopra riportati, si cumuleranno sempre, in ambito professionistico, le sanzioni  di cui all’art. 19, comma 1, lett. e) o h);  [squalifica o inibizione a tempo] e la sanzione di cui l’art.19, comma 1, lett. d) [ammenda con diffida].

La sanzione della ammenda sarà applicata nelle seguenti misure:

–          Euro 20.000 per violazioni in ambito di Serie A

–          Euro 8.000 per violazioni in ambito di Serie B

–          Euro 4.000 per violazioni in ambito di Lega Pro”

“La norma – precisa l’Aic nel documento – intende evitare i confronti intimidatori e plateali di “sottomissione” in caso di sconfitte o cattive prestazioni. Inoltre si deve interrompere la brutta e umiliante abitudine della consegna delle maglie a fine partita”.

La seconda modifica apportata (art. 72 NOIF) vieterà di fatto la possibilità di avere al braccio i segni distintivi dei gruppi di tifosi organizzati:

“Il capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.”

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