PARTE ISTANTE: U.S. Avellino S.p.A. prot. n. 0428 del 09.03.2007
CONTROPARTE: Federazione Italiana Giuoco Calcio
TERZO INTERVENUTO: Ravenna Calcio S.r.l. (autorizzata con provvedimento del Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport)
CONVOCATI: U.S. Avellino S.p.A. Federazione Italiana Giuoco Calcio; Ravenna Calcio S.r.l.
PRESENTI: per l’U.S. Avellino S.p.A.: l’Avv. Luciano Ruggiero Malagnini, per la FIGC: la D.ssa Marta Stacciali, per il Ravenna Calcio S.r.l: l’Avv. Andrea Galli.
“Il Conciliatore esperisce il tentativo di conciliazione ricordando in proposito alle parti che ai sensi dello Statuto del CONI, del Regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, nonché dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio la conciliazione è una procedura stragiudiziale pacifica, volontaria e cooperativa di risoluzione dei conflitti all’interno dell’ordinamento sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni. Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente. Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni. Le parti illustrano le proprie posizioni nel principio del contraddittorio. La parte istante si riporta agli scritti. La Federazione Italiana Giuoco Calcio manifesta l’impossibilità, allo stato, di poter addivenire ad una conciliazione della controversia. Il Ravenna Calcio Srl si riporta ai documenti depositati. Il Conciliatore preso atto delle differenti posizioni delle parti dichiara concluso il presente procedimento per mancato accordo. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.
Roma, 12 aprile 2007
PARTE ISTANTE CONTROPARTI
F.to Luciano Ruggiero Malagnini; F.to Marta Stacciali; F.to Andrea Galli
IL CONCILIATORE
F.to Domenico La Medica