Avellino, il Collegio di Garanzia del Coni respinge il ricorso

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Roma, Claudio De Vito – E’ giunta anche la bocciatura al Coni. Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso dell’Avellino contro l’esclusione dal campionato di Serie B. “Il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso” si legge in fondo al dispositivo della “Cassazione sportiva”.

E lo ha fatto perché il comunicato ufficiale n. 49 sul rilascio della Licenza Nazionale “non è stato impugnato nei termini previsti”. Secondo il Collegio, come confermato dall’avvocato Eduardo Chiacchio, il comunicato recante i parametri per l’iscrizione al campionato doveva essere impugnato entro trenta giorni dalla sua pubblicazione e cioè il 24 giugno. “E invece andrebbe impugnato quando nasce l’interesse ad agire” ha sottolineato il legale partenopeo mettendo l’accento sull’incongruenza temporale e concettuale di questa parte del verdetto.

A consolare, si fa per dire, c’è la l’ “idoneità e sostenibilità finanziaria” emersa agli occhi del Collegio nell’udienza di questa mattina che l’avvocato Pietro Schiavone ha sottolineato così: “Hanno riconosciuto la bontà delle nostre argomentazioni”. Ma l’Avellino intanto resta fuori dal torneo di B e non è dato ancora sapere se questa solidità finanziaria rileverà in qualche sede istituzionale ai fini dell’iscrizione.

Un’altra mannaia sulle speranze del club biancoverde che però avrà la possibilità di ricorrere al TAR Lazio, opportunità che la società perseguirà nelle prossime ore conferendo l’incarico all’avvocato Lorenzo Lentini del foro di Salerno che due anni fa ottenne la vittoria proprio al TAR con la Paganese. Il club inoltre chiederà al tribunale amministrativo di evitare lo svincolo d’autorità dei calciatori (ex articolo 110 NOIF) in attesa dell’evolversi della causa in sede di giustizia amministrativa. Ma c’è di più: l’Avellino invierà al TAR una richiesta di sospensiva del provvedimento di esclusione dal campionato in attesa del suo verdetto. Ci si muoverà ad horas con la pronuncia sulla sospensiva attesa già nella giornata di domani o al massimo entro questa settimana. Da fissare poi l’udienza.

“Ci sono delle aperture che dovremo valutare nelle prossime ore – ha detto a caldo l’avvocato Eduardo Chiacchio visibilmente provato e deluso dall’esito del ricorso – inviterà subito la società a nominare un avvocato amministrativista”. A stretto giro è arrivata anche la reazione degli ultras presenti a Roma rappresentati dai massimi esponenti in un confronto con lo stesso Chiacchio e con la dirigenza. Volti tesi, animi distrutti. Alle viste c’è la giustizia amministrativa ma intanto l’Avellino incassa un altro duro colpo che lo mette alle corde.

Il verdetto del Collegio di Garanzia del Coni:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018 – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018 – visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso”.

 

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