E’ giunta puntuale la stangata del giudice sportivo che ha usato il pugno duro per i fatti del post-derby nei confronti di Marco Migliorini. Sanzionata con tre giornate di squalifica la condotta del difensore biancoverde protagonista della rissa finale scatenata dalle provocazioni di Joseph Minala nei confronti del pubblico di casa.
Il centrocampista granata e Luca Lezzerini invece sono stati puniti con un solo turno di stop. Anche 5mila euro di ammenda per il ghanese squalificato “per avere, al termine della gara, dirigendosi verso la curva occupata
dalla tifoseria della squadra avversaria, assunto un comportamento gravemente provocatorio, reiterando tale atteggiamento anche verso i sostenitori presenti nella tribuna centrale”.
Il club biancoverde dovrebbe proporre ricorso per ridurre a due giornate la squalifica di Marco Migliorini che ad oggi salterà Pescara, Pro Vercelli e Parma. Il centrale difensivo di Peschiera del Garda è stato fermato dal giudice sportivo “per avere, al termine dell’incontro, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria posizionandosi alle sue spalle e cingendogli, per un paio di secondi, il collo con un braccio”.
Salvatore Molina, ammonito durante i novanta minuti, è entrato in diffida.
Multate anche le due società. Ammenda di 5mila euro a carico della Salernitana “per avere suoi sostenitori, al 27° del
secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che causava la sospensione della gara per circa un minuto; per avere inoltre, suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre bengala e cinque bottigliette; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.
Non sanzionata pertanto la tentata invasione di campo a fine gara da parte dei tifosi granata con la misteriosa apertura del cancello dell’anello inferiore del settore ospiti.
3mila euro invece dovrà pagare l’Avellino “per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcune bottigliette nel recinto e sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.