Aste Ok, confermati i sequestri bis per due società: torna al Riesame quello di A&G

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Aste Ok

AVELLINO – I sequestri bis dell’Antimafia nei confronti delle società riconducibili ad Armando Aprile e altri soggetti a lui vicini, confermati dai magistrati della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi per la New Life e la Punto Finance.
I giudici della Corte di Cassazione hanno annullato invece i sequestri riferiti alla A&G e a G A; per cui, accogliendo la richiesta del penalista Alberico Villani, gli atti torneranno al Tribunale del Riesame di Napoli. Si tratta dell’impugnazione proposta dalla difesa delle società finite nel mirino dell’Antimafia di Napoli nell’ambito degli accertamenti del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Napoli nell’inchiesta Aste Ok.
Dopo l’ordinanza di remissione degli atti da parte del Tribunale di Avellino il 27 aprile 2024, i pm antimafia Henry Jhon Woodcock e Simona Rossi avevano firmato un decreto di sequestro preventivo ad horas, poi convalidato dal Gip del Tribunale di Napoli Federica De Bellis. Sequestri confermati dal Riesame di Napoli, Ottava Sezione, che in riferimento al “fumus commissi delicti”, avevano scritto nelle loro motivazioni: “Nel caso di specie, sussiste più del fumus commissi delicti necessario per emettere un decreto di sequestro preventivo, per quanto osservato dal Tribunale di Avellino nell’ordinanza emessa in data 27 aprile 2024: “I dati processuali acquisiti al termine del dibattimento hanno restituito, con granitica certezza, la prova dell’esistenza di un sodalizio di natura camorristica caratterizzato dalla compartecipazione criminale di Galdieri Nicola, Dello Russo Carlo, Genovese Damiano, Forte Livia, Aprile Armando Pompeo e Pagano Beniamino. Trattasi di sodalizio criminoso del tutto distinto da quello contestato al capo A che, incredibilmente, non vede tra gli imputati Galdieri Nicola e Dello Russo Carlo.

L’associazione criminale in parola ha operato con le modalità tipiche delineate dall’articolo 416 bis e non è possibile alcuna lettura alternativa degli atti processuali data, in particolar modo, la schiacciante valenza dimostrativa delle intercettazioni “telefoniche ed ambientali” acquisite nel processo, di per sé già altamente rilevatrice dell’allarmante offensività dei fatti di causa, ma pure altresì riscontrata dalle prove dichiarative raccolte in giudizio”.

E alla fine di questo ampio richiamo all’ordinanza di remissione degli atti del Tribunale di Avellino, i giudici del Tribunale del Riesame avevano aggiunto: “Ed invero, trattasi di una fattispecie associativa formalmente diversa da quella originariamente contestata, ma nella sostanza coincidente con quest’ultima, i cui elementi fattuali sono stati ampiamente esaminati nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, tanto da far concludere il Tribunale per l’esistenza della “prova” di un’organizzazione criminale di stampo camorristico a cui appartengono Galdieri Nicola, Dello Russo Carlo, Genovese Damiano, Forte Livia, Aprile Armando Pompeo e Pagano Beniamino”. E ancora: “Se così è, – e non vi sono dubbi di alcun genere, sussistendo, addirittura, nel caso di specie, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati contestati agli indagati – non vi è spazio per altre valutazioni: i fatti contestati al capo A sono formalmente diversi ma sostanzialmente identici a quelli che hanno condotto l’A.G a emettere vari decreti di sequestro preventivo. Poi dichiarati inefficaci del tribunale di Avellino, ma vi è di più: la modifica dell’imputazione riguarda solo il reato associativo rimanendo inalterati tutti i reati-fine”.
Per i magistrati è dunque “assolutamente condivisibile quanto affermato dal Gip che ha emesso il decreto di sequestro preventivo impugnato: “invero, quanto chiarito dai pm e come emerge dagli atti posti a fondamento della presente istanza cautelare, le risultanze emerse nell’ambito delle indagini preliminari sono in parte comuni a quelle acquisite nel corso dell’istruttoria dibattimentale: basti pensare alle risultanze delle operazioni di intercettazioni (poi anche periziate in dibattimento), ai documenti acquisiti, agli atti ancora oggetto di sequestro e ancora ai verbali acquisiti al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti)”.

La valutazione sul periculum in mora (ovvero il rischio della dispersione del bene che il sequestro dovrà tutelare) riguarda invece sia un’annotazione della Guardia di Finanza di Napoli, il Nucleo Pef che ha partecipato alle indagini su Aste Ok insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, ed è relativa a segnalazioni di operazioni sospette sempre riferite ad Aprile, anche durante il periodo di detenzione (ovviamente per le società che secondo gli inquirenti di fatto continua a controllare).
I giudici del Riesame avevano ricostruito quanto ha fatto precedentemente al provvedimento di sequestro bis eseguito dalla Procura Antimafia: “preliminarmente effettuato, per una migliore comprensione della vicenda, un breve excursus delle vicende processuali sottese al procedimento incidentale. Il decreto di sequestro preventivo, oggi impugnato, scaturisce dall’ordinanza emessa dal tribunale di Avellino, ex articolo 521 cpp, nell’odierno procedimento, a conclusione del dibattimento protrattosi per oltre tre anni a carico di numerosi imputati (cosiddetto processo Aste Ok) che ha disposto la restituzione degli atti al Pm presso il Tribunale di Napoli, in quanto sarebbe emerso un fatto diverso da quello contestato, cioè un’associazione del tutto autonoma dal Nuovo Clan Partenio. Il PM Presso il tribunale di Napoli, in ossequio a tale ultima ordinanza emessa dal tribunale di Avellino e a quanto ivi disposto, ha modificato l’originale imputazione di cui all’articolo 416 bis cp lasciando inalterati gli altri capi di imputazione, per i quali, nonostante le contestazioni siano state ritenute correttamente formulate, è stata analogamente disposta la restituzione degli atti al PM, sulla base delle nuove contestazione associativa invariati, come si ribadisce gli altri capi di imputazione, il PM ha emesso decreto di sequestro in via d’urgenza chiedendo la convalida dello stesso al GIP con contestuale emissione di nuovo decreto di sequestro preventivo”.
Ora bisognerà attendere quello che hanno deciso e come saranno motivate le decisioni della Corte di Cassazione.