Assunzioni all’Acm, i giudici: nessun abuso, scelte per primario interesse pubblico

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LAURO- “Non appare configurabile il reato di abuso d’ufficio, atteso che tali rapporti di lavoro autonomo sono stati costituiti – sia pure in assenza di formale avviso pubblico al fine di acquisire le candidature di ulteriori soggetti interessati – nel perseguimento esclusivo e primario di un interesse pubblico, e cioè al precipuo fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi istituzionali gestiti dall’ACM”. E’ uno dei passaggi “chiave” della sentenza emessa dai magistrati della I Sezione Penale del Tribunale di Avellino (presidente Sonia Matarazzo, giudice estensore Fabrizio Ciccone, giudice a latere Maila Casale) nei confronti di Gino Tapinassi, ex amministratore dell’Acm e dell’ex sindaco di Lauro Antonio Bossone. Entrambi assolti “perche’ il fatto non sussiste” dall’accusa di abuso in atti d’ufficio sia per la presunta illegittimità della nomina a direttore generale dello stesso Tapinassi, in violazione di una norma che vietava di assegnare incarichi a soggetti in quiescenza, sia perché in quella funzione sarebbero stati assegnati senza evidenza pubblica alcuni incarichi di collaborazione. Tapinassi e Bossone erano difesi dai penalisti Luigi Petrillo e Francescantonio Maffettone.

Nelle ventisei pagine di sentenza depositate dai magistrati del Tribunale di Avellino, dopo una lunga ricostruzione delle vicenda giudiziaria, partita dall’esposto di una dipendente dell’Acm, (che aveva anche denunciato per mobbing lo stesso Tapinassi, accusa archiviata su richiesta della Procura) aveva portato nel 2021 al rinvio a giudizio di ex sindaco e amministratore unico. Uno dei capitoli del processo era legato anche ai premi di produzione (quello del 2019 restituito dallo stesso Tapinassi) e sul discorso che avrebbero di fatto smentito la “gratuità” dell’incarico ricoperto: “la nozione di “gratuità”, di cui alla citata disposizione di legge, va intesa correttamente come divieto di remunerare in maniera fissa e periodica l’amministratore, non anche necessariamente nelle aziende speciali che operano in forma imprenditoriale, cioè secondo regole di economicità per il perseguimento di un profitto – di elargizione una tantum – come nel caso in esame – di un “premio di produzione” in ragione degli utili conseguiti, peraltro in misura irrisoria rispetto ai normali compensi spettanti agli amministratori di aziende di analoghe dimensioni e che alcun aggravio, in termini di disavanzo contabile, ha arrecato alle casse dell’ente”.

Né c’è stata, per il Tribunale di Avellino, violazione nella nomina a direttore generale dell’Acm: “Alcuna violazione di legge è parimenti ravvisabile in riferimento all’assunzione da parte di Tapinassi Gino della carica di Direttore generale dell’ACM. Al riguardo, si evidenzia, in primo luogo, che la temporanea assegnazione dell’imputato alle predette funzioni è avvenuta a titolo gratuito, così come previsto dall’art. 5, co. 9, D.L. n. 95/2012, atteso che la delibera assembleare del 04/07/2017 di conferimento dell’incarico non contiene alcuna indicazione di emolumenti e compensi di sorta.

Né sussiste violazione della citata disposizione di legge, non trattandosi nella specie di incarico dirigenziale di durata superiore ad unno, affidato a soggetto in pensione per raggiunti limiti di età”. Decisiva in tal senso anche la visura camerale dell’azienda speciale depositata dal difensore di Tapinassi, il penalista Luigi Petrillo, in cui non si faceva riferimento all’amministratore unico anche come direttore generale.