“Il collocamento di anziani, disabili e minori in strutture residenziali e semiresidenziali è un intervento assistenziale di antica data. L’evoluzione delle logiche di intervento in favore delle persone, ha condotto a favorire il più possibile la deistituzionalizzazione e la permanenza dei soggetti entro il proprio ambiente naturale di vita”. Una riflessione che l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Rosetta D’Amelio, ha evidenziato nel corso del Consiglio regionale a fronte di un problema che fa capo alla adeguata assistenza alle persone anziane e ai bisogni individuali, il più vicina possibile ai contesti naturali dell’esistenza. “Il sistema normativo però non si è evoluto con la stessa velocità della riflessione teorica sull’argomento – ha spiegato l’esponente della Giunta Bassolino – per cui un sostanziale vuoto normativo ha lasciato per lungo tempo i soggetti istituzionali (Comuni, ASL, Regioni) privi di chiare e univoche regole per l’autorizzazione al funzionamento e per la vigilanza dei servizi residenziali e semiresidenziali. Nel frattempo si è di fatto sviluppato un sistema d’offerta, soprattutto ad opera di soggetti privati, che ha seguito regole non uniformi, e pertanto i cittadini si trovano di fronte a servizi con livelli di qualità anche molto diversi e privi di garanzie minime sul trattamento che possono aspettarsi da tali servizi”. Con la L. 328/00, la legge quadro sui servizi sociali, si è avuto un primo intervento normativo sistematico sulla materia. La stessa legge 328 all’art. 11 attribuisce ai Comuni l’esercizio delle funzioni inerenti all’autorizzazione al funzionamento e alla vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private e rinvia a successivo decreto ministeriale l’indicazione dei requisiti minimi dei suddetti servizi, affidando alle regioni il compito di disciplinare nel dettaglio la materia, individuando i livelli qualitativi minimi che tali servizi devono garantire per essere autorizzati a funzionare.
“Pertanto – continua la D’Amelio – con il Decreto ministeriale n. 308 del 2001 sono state dettate le regole minime per l’autorizzazione e la vigilanza, che poi la Regione Campania ha, per le strutture di natura socio-assistenziale, ulteriormente dettagliato con la DGR n. 711/04, facendo scelte importanti in direzione di un sostanziale miglioramento e innalzamento qualitativo del sistema d’offerta presente in regione. La DGR n. 711/04 ha fornito quindi ai Comuni gli indirizzi per l’espletamento delle funzioni (autorizzazione e vigilanza) ad essi attribuiti, e ai soggetti pubblici e privati interessati le indicazioni sulle caratteristiche minime funzionali e organizzative da garantire per ciascuna tipologia di servizio residenziale e semiresidenziale.
Queste prime indicazioni sono state emanate nell’attesa di una norma regionale organica che disciplini complessivamente tutta la materia, e alla quale il Settore assistenza sociale, con ampia consultazione con le parti sociali e con i rappresentanti degli Enti Locali, sta già da tempo lavorando, e che si prevede di ultimare nel prossimo mese di dicembre per farne proposta di Regolamento organico al Consiglio Regionale.
Questo lavoro di predisposizione della disciplina ha richiesto tempi adeguati alla consultazione e all’opportunità di coinvolgere il più ampio numero di soggetti potenzialmente interessati dal provvedimento. Inoltre si è voluto tenere conto quanto più possibile delle osservazioni e dei suggerimenti avanzati dagli stessi soggetti consultati, con intenso lavoro di rielaborazione e sistematizzazione della regolamentazione.
Nello specifico si è dedicata particolare attenzione, tra gli altri, agli aspetti inerenti la recettività massima delle strutture residenziali, la professionalità e al numero di operatori da garantire all’interno delle strutture anche in rapporto al numero degli ospiti, l’individuazione delle caratteristiche degli utenti che è possibile ospitare all’interno di queste strutture anche in relazione alle prestazioni erogabili, e infine ai tempi di adeguamento ai requisiti richiesti da parte delle strutture già funzionanti al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Quest’ultimo punto è di particolare rilievo, in quanto i soggetti gestori consultati hanno evidenziato la difficile sostenibilità finanziaria e funzionale dell’adeguamento ai requisiti richiesti.
La DGR 711 prevedeva come termine massimo per l’adeguamento ai requisiti previsti il 28/10/05. Considerato che nel frattempo la stessa DGR 711 è stata convalidata come Regolamento dal Consiglio Regionale con Regolamento n. 3 del marzo 2005, la Giunta regionale, per consentire il completamento dei lavori di revisione già avviati e per evitare alle strutture già operanti di doversi adeguare in tempi troppo ristretti ai requisiti richiesti, aveva ritenuto di proporre una modifica al Regolamento n. 3 con la proroga dei termini per l’adeguamento al 31/12/06.
Nel frattempo è intervenuto il TAR accordando la richiesta di sospensione cautelare della DGR 711 avanzata da alcune strutture.
Pertanto, più che mai è auspicabile la proroga dei termini di adeguamento previsti dalla DGR 711, in quanto consente all’Assessorato e al Settore Assistenza Sociale di completare il lavoro di predisposizione di una proposta di Regolamentazione organica della materia come previsto dalla l. 328, con la dovuta attenzione per tutti i possibili miglioramenti alla disciplina, tenendo conto anche delle questioni sollevate dai soggetti ricorrenti”.