Asa e incompatibilità – La Verde a Volino: “Legga bene lo Statuto”

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Avellino – Sta prendendo i lineamenti del botta-e-risposta, il j’accuse di Stefano La Verde, capogruppo Pd in Consiglio Comunale ad Avellino, all’indirizzo del neopresidente dell’Asa (da anni, presidente dell’Ordine degli Avvocati della provincia) Edoardo Volino.

“Cariche incompatibili” aveva tuonato La Verde all’indomani dell’Assemblea dei soci Asa, “conosco lo Statuto e non c’è incompatibilità”, la replica di Volino. Ma adesso La Verde fa registrare un nuovo intervento: “Non intendo assolutamente innescare una polemica. Ho troppo rispetto per il ruolo ricoperto da Volino, avendo per molti anni anch’io avuto ruoli direttivi nel mio Ordine Professionale. Tuttavia, svolgendo da undici anni il ruolo di consigliere comunale, legittimato dal voto popolare, sono abituato ormai a leggere con attenzione regolamenti e statuti, a capirne e coglierne anche le sfumature. E mi consenta l’immodestia, mi diletto, anche, a capirne gli aspetti e gli effetti giuridici”.

Volino afferma che non esiste incompatibilità così come “espressamente previsto nello statuto dell’Asa”. Ma La Verde lo ‘invita’ ad una più attenta lettura dello statuto ed agli effetti che ne derivano. “In particolare gli articoli 17 ( comma 1,2,3,4), 24 e 16 ( comma 3,4).

“L’articolo 17, a meno che non sia stato modificato, sancisce l’attribuzione al C.d.A. dei poteri di gestione straordinaria, mentre all’amministratore delegato dei poteri di gestione ordinaria. Tale sistema di attribuzione deriva dal fatto che, per garantire un ruolo adeguato alla parte pubblica (Comune di Avellino soprattutto), vengono conferiti poteri straordinari al solo Consiglio di Amministrazione, la cui nomina, solitamente e fino al Commissariamento del Cosmari, era di designazione pubblica quanto a due componenti (tra cui il presidente) e di nomina privata quanto al terzo componente con funzioni di amministratore delegato con “poteri ordinari stabiliti dal C.d.A. Quanto sancito dal suddetto articolo sembra essere ancora vigente, a meno che non sia intervenuta una modifica statutaria oppure sia stato compiuto, così come pare, un atto di forza”.

“L’articolo 24 dello statuto ASA recita testualmente “Per quanto non previsto si rinvia alla disciplina della società con prevalente partecipazione pubblica ed alle norme del codice civile dettate per le società per azioni”. Come Lei, indubbiamente, meglio di me sa, il C.d.A. per poter svolgere in maniera efficiente i compiti di gestione sociale può, previo consenso statutario o assembleare, delegare le proprie attribuzioni o ad un organo collegiale, comitato esecutivo o ad uno o più amministratori. Non può delegare quanto previsto dagli articoli 2410 ter, 2423, 2443,2445,2447,2501 ter,2506 del codice civile. L’articolo 2381, al comma 3, sancisce che “ il C.d.A determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega”. Ciò vale a dire che le attribuzioni delegate sono sempre attribuzioni che appartengono al C.d.A., il quale può sempre ritenere opportuno compierle direttamente pur in presenza di deleghe specifiche. Lo stesso articolo prevede alcuni compiti del C.d.A e, quindi, del Presidente che sono, ribadisco, di “sostanziale” gestione e di “reale” rappresentanza della società, non essendo depauperato dai poteri delegati. Le direttive del C.d.A. sono istruzioni vincolanti, e , pertanto, rappresentano di per sé atti o poteri di gestione. Il potere del C.d.A. e, quindi, del Presidente, di sostituirsi all’amministratore delegato nel compimento di operazioni rientranti nell’ambito dei poteri delegati permane. Infine il C.d.A. e, quindi, il Presidente, può sempre revocare la delega o modificarne i contenuti ( lo statuto dell’ASA non contiene in merito norme contrarie). A tal riguardo la lettura dell’articolo 16 è dirimente”.

“Pertanto, alla luce di quanto detto, la invito seriamente a riflettere se esistano o meno i presupposti giuridici per la sua incompatibilità a ricoprire la carica di Presidente dell’ASA. Ma è da un punto di vista squisitamente politico, mi consenta, che lei rappresenta l’espressione di un atto di forza compiuto dal Commissario liquidatore. Questi, non tenendo conto del soggetto azionista di maggioranza e principale committente dell’Asa, il Comune di Avellino, ha preferito rispondere a mere logiche di parte, con l’obiettivo unico di riprendersi tutto ciò che era ed è ritenuto proprietà personale. Io non discuto, né mi permetto di sindacare le sue specifiche competenze “tecniche” in materia. Non ho i titoli, né la presunzione per farlo. Mi permetto, però, di affermare che chi, legittimato dal voto popolare, avrebbe dovuto dare indicazioni nella composizione del C.d.A dell’ASA, è stato in maniera offensiva tenuto da parte. Mentre lei, non si capisce chi rappresenti”.

“Mi consenta un’ultima annotazione (questa volta come ex tesoriere ed ex segretario di un Ordine Professionale Provinciale). Il ruolo da lei ricoperto avrebbe dovuto essere “veramente” equidistante dalle parti politiche, dalle sue “chiacchiere” e da i suoi giochi di potere. Così non è stato e ne prendiamo tutti atto”.

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